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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13776/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero impugnava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, sostenendo che in udienza (30/06/2023) era stata contestata, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., l'aggravante della sottrazione su cosa destinata a pubblico servizio, circostanza che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p., come modificato dall'art. 2, lett. i), del d.lgs. n. 150/2022; il ricorrente lamentava che tale contestazione suppletiva non poteva ritenersi tardiva e che, pertanto, il giudice aveva erroneamente dichiarato la non procedibilità per difetto di querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che l'imputazione originaria contestava il furto di energia elettrica aggravato dall'uso di mezzo fraudolento nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., ma non conteneva la specifica contestazione della natura pubblica del servizio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza "Sorge" sulla necessaria precisione della contestazione in fatto e la pronuncia "Domingo" secondo cui la possibilità di contestare una circostanza aggravante si arresta quando è già maturata la condizione che impone al giudice la pronuncia di non doversi procedere (art. 129 c.p.p.). Nel caso di specie la contestazione suppletiva dell'aggravante è intervenuta dopo la scadenza del termine per la proposizione della querela previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022 e quindi non poteva far rivivere la procedibilità; pertanto la sentenza di non procedibilità del Tribunale è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 517 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la contestazione in udienza; richiamata per indicare il momento in cui il PM ha formulato la contestazione suppletiva

  • art. 624 cod. pen., comma 3 (come modificato dall'art. 2, lett. i), d.lgs. n. 150/2022)

    la modifica normativa aveva reso il furto su cosa destinata a pubblico servizio procedibile d'ufficio, argomento centrale per il ricorso del PM

  • art. 85 d.lgs. n. 150/2022

    indica il termine per la proposizione della querela da parte della persona offesa; la mancata presentazione nei termini ha fatto venire meno la condizione di procedibilità

  • Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019 (sent. "Sorge")

    ha precisato il significato e il requisito di precisione della contestazione in fatto, necessario perché l'imputato abbia piena cognizione degli elementi contestati

  • Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023 (sent. "Domingo")

    ha stabilito che il potere di contestare una circostanza aggravante si arresta quando è già maturata la condizione che impone al giudice di pronunciare non doversi procedere (es. per decorso del termine per la querela)

  • Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015 (Scalia) e Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014 (B.)

    giurisprudenza di merito che riconosce la possibilità, in linea di principio, di contestare suppletivamente aggravanti fino alla chiusura del dibattimento, principio però circoscritto dall'indirizzo delle Sezioni Unite

  • Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo) e Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005 (PG in proc. De Rosa)

    richiamate per il principio dell'obbligo di esercizio dell'azione penale e per il rispetto del contraddittorio con il PM nella decisione di non procedere

Massime di principio

  • La contestazione suppletiva di un'aggravante è ammessa in linea di principio fino alla chiusura del dibattimento, ma diventa inefficace se, al momento della contestazione, è già venuta meno la condizione che autorizza l'esercizio dell'azione penale (ad es. per mancata querela entro il termine): in tal caso non può far rivivere la procedibilità.
  • La "contestazione in fatto" richiede precisione sufficiente a dare piena cognizione all'imputato degli elementi contestati; l'indicazione generica della vittima societaria non è sempre idonea a qualificare la circostanza aggravante relativa alla destinazione del bene a pubblico servizio.
  • Il Pubblico Ministero deve formulare tempestivamente eventuali aggravanti che incidono sulla procedibilità d'ufficio, verificando i termini di querela e le condizioni di procedibilità prima che maturi l'obbligo del giudice di pronunciare non doversi procedere.
  • Quando sorge il dubbio tra efficacia di una contestazione tardiva e l'insorgenza di un impedimento procedurale, le Sezioni Unite orientano nella tutela del principio del contraddittorio e nella certezza dei termini di procedibilità: il contrasto è risolto a favore della non reviviscenza dell'azione se la condizione di procedibilità si è estinta.

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