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Sentenza

Sentenza n. 1040/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione a) della determinazione del Responsabile del 6° Settore - Affari Generali n. 50 del 27.4.2026 (in pari data pervenuta), con cui è stata nuovamente conclusa in senso negativo la conferenza di servizi convocata a seguito della presentazione, da parte della società ricorrente, di un’istanza ai sensi del D. Lgs. n. 259/2003, ai fini della realizzazione di un impianto di telefonia mobile con la tecnologia 5G; b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del Responsabile del 6° Settore - Affari Generali n. 50 del 27 aprile 2026, recante la conclusione negativa della conferenza di servizi relativa all’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile 5G

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva presentato al Comune un’istanza di autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di un’infrastruttura 5G su suolo agricolo privato, nell’ambito di un intervento finanziato dal PNRR. Dopo un primo diniego comunale, annullato dal TAR, il Comune aveva convocato una conferenza di servizi, conclusasi negativamente con un atto poi annullato dal TAR per vizi relativi all’acquisizione e alla competenza delle autorità paesaggistiche. Nelle more, il Comune aveva adottato la determinazione n. 50/2026, qualificata come preavviso di una nuova conclusione negativa ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. La ricorrente ha dedotto otto motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo l’annullamento dell’atto. Sono stati esaminati prioritariamente il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, con cui si lamentavano la violazione degli artt. 43, comma 4, e 44, comma 7, d.lgs. n. 259/2003, dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, il difetto dei presupposti e dell’istruttoria, nonché illogicità e arbitrarietà. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il parere della Soprintendenza fosse formato per silenzio-assenso oppure che la conclusione negativa fosse stata adottata senza il necessario parere; che l’Ente Parco avrebbe dovuto essere coinvolto, ove l’area fosse compresa nel Parco; e che l’impianto, quale opera di urbanizzazione primaria, fosse compatibile anche con la zona agricola.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del Comune, fondata sulla natura endoprocedimentale dell’atto. La determinazione, inizialmente non lesiva perché soggetta al termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni, è divenuta definitivamente negativa e lesiva una volta decorso tale termine; pertanto era impugnabile. Nel merito, il TAR ha accolto i motivi esaminati e assorbito le ulteriori censure. Ha rilevato che la nuova determinazione costituiva prosecuzione e integrazione del medesimo modulo procedimentale già annullato e reiterava i vizi istruttori precedentemente accertati: mancato corretto coinvolgimento della Soprintendenza competente e mancata considerazione della competenza della Soprintendenza speciale per il PNRR all’adozione del provvedimento finale. Ha inoltre ritenuto illegittima la definizione negativa del procedimento senza la previa conclusione del procedimento paesaggistico e senza l’acquisizione del parere della Soprintendenza, anche qualora non si ritenesse formato il silenzio-assenso. Ha escluso che l’impianto fosse incompatibile con la zona urbanistica agricola, poiché gli impianti di telefonia mobile, qualificati come opere di urbanizzazione primaria, sono in linea di principio compatibili con ogni zonizzazione, inclusa quella agricola. Ha disatteso anche la tesi secondo cui la mancata convocazione dell’Ente Parco sarebbe stata giustificata da una manifesta incompatibilità dell’intervento, non potendo l’amministrazione omettere il coinvolgimento dell’autorità competente sulla base di una valutazione unilaterale e anticipata. Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna del Comune alla rifusione di 2.000 euro di spese, oltre accessori e contributo unificato, mentre le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni.

Norme richiamate

  • artt. 43, 44 e 49 d.lgs. n. 259/2003

    Disciplinano l’istanza di autorizzazione per la realizzazione di impianti di telecomunicazione e il relativo procedimento, svolto mediante conferenza di servizi.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003

    È richiamato quale parametro della censura relativa al procedimento autorizzatorio per l’impianto di telecomunicazioni.

  • art. 44, comma 7, d.lgs. n. 259/2003

    È richiamato quale parametro della censura relativa alla conclusione della conferenza di servizi.

  • art. 44, comma 9, d.lgs. n. 259/2003

    Il dimezzamento dei termini della conferenza è stato invocato dalla ricorrente per sostenere la formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non rende definitivamente lesivo l’atto fino alla scadenza del termine per le osservazioni; decorso tale termine senza osservazioni, la determinazione negativa si consolida e diviene impugnabile.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Il procedimento paesaggistico e il coinvolgimento della Soprintendenza devono essere completati prima della definizione negativa del procedimento autorizzatorio per l’impianto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 276 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla possibilità di esaminare prioritariamente le questioni di più agevole soluzione secondo la ragione più liquida.

Massime di principio

  • Una determinazione amministrativa qualificata come preavviso di rigetto, inizialmente non immediatamente lesiva perché ancora aperta alla presentazione di osservazioni, diviene impugnabile quando il termine per le osservazioni decorre senza che siano presentate e l’esito negativo si consolida.
  • Il Comune non può concludere negativamente il procedimento autorizzatorio per un impianto di telecomunicazioni senza che sia previamente definito il procedimento paesaggistico e acquisito il parere della Soprintendenza competente, salvo che il parere si sia validamente formato secondo le regole applicabili.
  • Nel procedimento riguardante un’infrastruttura di telecomunicazioni finanziata dal PNRR, la Soprintendenza speciale per il PNRR conserva la competenza all’adozione del provvedimento finale paesaggistico, mentre alle Soprintendenze territoriali spetta l’apporto istruttorio, salvo diversa disciplina applicabile.
  • La reiterazione o integrazione di una conferenza di servizi non consente all’amministrazione di riproporre i vizi istruttori già accertati giudizialmente, quando il nuovo atto costituisce prosecuzione del medesimo modulo procedimentale.
  • Gli impianti di telefonia mobile, in quanto qualificati come opere di urbanizzazione primaria, sono in linea di principio compatibili con ogni destinazione urbanistica, compresa quella agricola.
  • L’amministrazione non può omettere il coinvolgimento dell’autorità competente, quale l’ente parco, giustificando tale omissione con una propria valutazione anticipata di manifesta incompatibilità dell’intervento.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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