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Sentenza

Sentenza n. 1963/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all’accredito di somme sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 477/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all’accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il TAR ha verificato la notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine di legge per l’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute secondo le modalità stabilite nella sentenza del Tribunale di Agrigento, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine, il giudice ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio, da attivare su richiesta della ricorrente e con un ulteriore termine di 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata sull’esecuzione del mandato e non percepirà compensi, trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 600 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Costituiscono la base normativa del giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari è stato valorizzato dal TAR quale presupposto per procedere all’ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni

    Richiamato analogicamente per la liquidazione delle spese processuali, parametrate ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di un’amministrazione, di un provvedimento giudiziario passato in giudicato e ritualmente notificato, dopo il decorso del termine previsto per l’adempimento, legittima il ricorso per ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione obbligata di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, subordinandone l’attivazione alla richiesta della parte interessata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • L’amministrazione che non contesta la mancata esecuzione del giudicato e non dimostra l’avvenuto adempimento soccombe nel giudizio di ottemperanza e deve sostenere le relative spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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