Ordinanza n. 184/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per la correzione d’ufficio dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 37 del 20/01/2026 di questo TAR per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, sul ricorso 209 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e omesso di disporre la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza promosso dal ricorrente nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il TAR aveva pronunciato una sentenza di accoglimento ponendo le spese di lite a carico dell'amministrazione. Il difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, ha chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza, lamentando l'omessa distrazione delle spese in suo favore. L'istanza non era stata previamente notificata al Ministero resistente.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, sebbene il procedimento di correzione dell'errore materiale abbia natura amministrativa e non impugnatoria, l'art. 86 c.p.a. richiede il consenso delle parti, il quale presuppone l'instaurazione del contraddittorio sulla richiesta. Ha quindi ordinato al ricorrente di notificare via PEC l'istanza di correzione al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, e di depositare entro i successivi 5 giorni la prova dell'avvenuta notifica secondo le modalità previste dal processo amministrativo telematico. La camera di consiglio è stata rinviata al 29 aprile 2026; ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
La correzione dell'errore materiale richiede il consenso delle parti e, pertanto, l'instaurazione del contraddittorio mediante notifica dell'istanza alla parte non ancora informata.
Richiamato per il domicilio fisico eletto dal ricorrente nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale previsto dall'art. 86 c.p.a., il requisito del consenso delle parti impone che la richiesta sia portata a conoscenza della parte non istante, mediante previa instaurazione del contraddittorio.
- Quando l'istanza di correzione non è stata notificata alla parte resistente, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio, assegnando un termine perentorio per la notificazione e un ulteriore termine per il deposito della prova secondo le regole del processo amministrativo telematico.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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