Cassazione Civile, Ordinanza n. 02504/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da una parte che era stata convenuta in un giudizio presupposto dinanzi al Tribunale di Messina, introdotto con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. per il rilascio di un bene asseritamente concesso in comodato. Il richiedente lamentava che quel processo, svolto in unico grado, avesse avuto durata irragionevole. Il consigliere delegato aveva rigettato l'istanza ritenendola inammissibile perché, secondo la disciplina introdotta dalla L. n. 134/2012, non era stato esperito alcun rimedio preventivo ex art. 1-ter L. n. 89/2001; aveva inoltre applicato la sanzione di cui all'art. 5-quater. La Corte d'appello di Messina aveva respinto l'opposizione, confermando l'inammissibilità per mancato uso del rimedio acceleratorio e la sanzione, ritenendo la domanda manifestamente infondata. In cassazione la parte istante ha dedotto la violazione dell'art. 1-ter, comma 1, L. n. 89/2001, sostenendo che, trattandosi di causa in materia di comodato da introdursi necessariamente con rito ex art. 447-bis c.p.c., non era richiesto alcun preventivo rimedio acceleratorio e non poteva quindi operare la sanzione processuale. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha invece eccepito la tardività del ricorso introduttivo per superamento del termine semestrale di decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001, calcolato dalla definitività della decisione sul giudizio presupposto, tenendo conto della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso incidentale del Ministero, escludendo la tardività della domanda di equa riparazione: la sentenza che definiva il giudizio presupposto era divenuta irrevocabile il 22/10/2019 e il ricorso depositato il 24/6/2020 risultava tempestivo, poiché il termine di decadenza scadeva il 25/6/2020 tenuto conto della sospensione Covid. Ha invece accolto il ricorso principale, affermando che l'art. 1-ter, comma 1, L. n. 89/2001, interpretato in modo conforme alla CEDU, non si applica ai processi che seguono il rito del lavoro, poiché in tali procedimenti il giudice decide già all'udienza di discussione con lettura del dispositivo e della motivazione, in modo analogo a quanto previsto dall'art. 281-sexies c.p.c. Di conseguenza, non era necessario il preventivo esperimento del rimedio acceleratorio e la declaratoria di inammissibilità era errata. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione per il riesame dell'opposizione, anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-ter, comma 1
Il rimedio acceleratorio ivi previsto non si applica ai processi che si svolgono con il rito del lavoro, perché in tali casi il modello decisorio già prevede una definizione concentrata della causa all'udienza di discussione.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
La domanda di equa riparazione è stata inizialmente dichiarata inammissibile per mancato esperimento del rimedio preventivo, secondo la disciplina introdotta dalla riforma del 2012.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4
Il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione è stato computato dalla data di definitività della decisione sul giudizio presupposto.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-quater
Era stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per la ritenuta manifesta infondatezza dell'istanza.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 7
La Corte richiama i vincoli di contabilità pubblica e di bilancio che impediscono all'amministrazione di rinunciare alla decadenza.
art. 327 c.p.c.
La sentenza del giudizio presupposto è stata considerata passata in giudicato per decorso del termine lungo.
art. 447-bis c.p.c.
Il giudizio presupposto, in materia di comodato, era stato introdotto con il rito speciale richiamato dalla parte ricorrente.
art. 429 c.p.c.
Il rito del lavoro prevede che il giudice, all'udienza di discussione, decida la causa e legga dispositivo e motivazione.
art. 281-sexies c.p.c.
È richiamato come modello procedimentale analogo al rito del lavoro per la decisione contestuale della causa.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il vizio dedotto sia dal ricorso incidentale sia dal ricorso principale per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 92 O.G. 30 gennaio 1941
È richiamato, tramite l'art. 3 L. n. 742/1969, per individuare le controversie non soggette a sospensione feriale.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3
La sospensione feriale opera solo per le controversie espressamente elencate, tra le quali non rientrano le cause in materia di locazione e comodato.
Massime di principio
- Il rimedio preventivo acceleratorio previsto dalla legge Pinto non è richiesto per i procedimenti che seguono il rito del lavoro, perché tali procedimenti sono già strutturati per una decisione concentrata all'udienza di discussione, con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
- In tema di equa riparazione, la verifica della tempestività della domanda va compiuta individuando correttamente il momento del passaggio in giudicato della decisione sul giudizio presupposto e applicando, se del caso, le sospensioni dei termini previste dalla legge.
- La pubblica amministrazione, quando è parte passiva nel procedimento per equa riparazione, non può rinunciare alla decadenza maturata in capo al richiedente, perché la materia è condizionata da vincoli di contabilità pubblica e da interessi pubblici alla corretta gestione della spesa.
- La sanzione processuale per domanda manifestamente infondata presuppone effettivamente la ricorrenza dei requisiti normativi che impongono il rimedio preventivo; se tali requisiti mancano, la sanzione non può essere confermata.
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