Sentenza n. 4737/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 401/2024, pubblicata il 10/05/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 401/2024, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero a corrispondere 2.500 euro per la Carta elettronica del docente relativa agli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 401/2024, pubblicata il 10 maggio 2024 e passata in giudicato, che gli imponeva di corrisponderle complessivamente 2.500 euro, mediante assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito senza contestare adeguatamente la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo risultava decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l’inottemperanza delle amministrazioni resistenti. Ha ordinato di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, quanto stabilito dal giudicato, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati. Ha precisato che la quantificazione del capitale residuo e degli interessi indicata dalla creditrice non vincola definitivamente l’Amministrazione: capitale e interessi, inclusi misura e decorrenza, devono essere verificati alla luce del titolo e della legge, e i conteggi della creditrice valgono solo nei limiti dei parametri normativi applicabili. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere entro i successivi 120 giorni; nessun compenso è dovuto per l’incarico. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza di condanna passata in giudicato che riconosce il credito costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza, quando la pretesa è documentata e non è adeguatamente contestata dall’amministrazione debitrice.
artt. 1282 e seguenti c.c.
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il capitale residuo e gli interessi devono essere determinati in conformità al titolo e alle disposizioni di legge applicabili; i conteggi presentati dal creditore non vincolano l’amministrazione quanto alla misura e alla decorrenza degli interessi.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, l’azione di recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo può essere avviata solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Non essendo controverso l’inadempimento dell’Amministrazione al momento della presentazione del ricorso, quest’ultima va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate negli importi indicati in dispositivo, determinati anche tenuto conto della serialità del contenzioso in materia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Accertato l’inadempimento dell’amministrazione al momento della proposizione del ricorso, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico; la liquidazione può tenere conto della serialità del contenzioso.
art. 93 c.p.c.
Non essendo controverso l’inadempimento dell’Amministrazione al momento della presentazione del ricorso, quest’ultima va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate negli importi indicati in dispositivo, determinati anche tenuto conto della serialità del contenzioso in materia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento non costituisce un nuovo giudizio sul diritto di credito: serve a realizzare il diritto nella consistenza risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione del credito e degli interessi proposta dal creditore non vincola definitivamente l’amministrazione o il commissario ad acta; capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati secondo il titolo e la legge.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 2029/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16661/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16670/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16671/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16673/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16691/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →