Sentenza del 11/05/2015 n. 850 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Attività istruttoria - Necessità per l'Ufficio di utilizzo delle indagini bancarie solo in presenza di significative anomalie rispetto alla dichiarazione presentata - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità dei dati bancari acquisiti dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento delle imposte. La questione è se tali dati possano essere utilizzati automaticamente oppure debbano essere previamente sottoposti a una verifica di coerenza con la dichiarazione presentata dal contribuente.
La decisione
È stato affermato che i dati bancari non possono essere utilizzati in modo automatico o meramente formale. Prima di procedere all'accertamento, l'Ufficio deve svolgere una valutazione di coerenza intrinseca ed estrinseca dei dati e può fondare l'accertamento su tali risultanze solo quando emergano significative anomalie rispetto alla dichiarazione presentata. Il testo non specifica l'esito processuale concreto né indica espressamente quale parte abbia prevalso.
Norme richiamate
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25 del 6 agosto 2014
La circolare è richiamata a supporto del principio secondo cui le risultanze delle indagini bancarie devono essere valutate criticamente e utilizzate nell'accertamento solo quando presentino anomalie significative e coerenti con l'ipotesi di evasione.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare un accertamento esclusivamente sulla presenza di movimentazioni bancarie non immediatamente riconducibili alla dichiarazione: deve prima verificarne la natura e il contesto.
- I dati bancari devono essere esaminati sia nella loro coerenza interna, considerando la correlazione tra le singole operazioni, sia nella coerenza esterna, confrontandoli con la dichiarazione, l'attività svolta e la situazione economica del contribuente.
- Per sostenere validamente un accertamento occorrono anomalie significative e una motivazione concreta; mere differenze, movimenti isolati o dati non contestualizzati potrebbero non essere sufficienti.
- Il contribuente può contestare l'accertamento quando l'Ufficio abbia utilizzato le risultanze bancarie in modo automatico, senza dimostrare la loro effettiva anomalia e il collegamento con maggiori redditi imponibili.
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