Ordinanza n. 352/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione somme ex art.553 c.p.c. resa nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 7002/2010 RGEs dal G.E. dal Tribunale di Catanzaro in data 23.11.2024, notificata il 2.12.2024 alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, quale terzo pignorato, e ai debitori esecutati, già passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione spontanea dell'ordinanza di assegnazione somme ex art. 553 c.p.c. resa dal Tribunale di Catanzaro nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'attuazione dell'ordinanza di assegnazione somme resa il 23 novembre 2024 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro, notificata il 2 dicembre 2024 e divenuta definitiva. L'ordinanza aveva assegnato ai creditori la somma complessiva di euro 1.475.478,85, oltre agli accessori indicati nel provvedimento, ordinando al terzo pignorato il pagamento entro venti giorni. Nonostante la corrispondenza intercorsa con le Ragionerie territoriali e con il Comune interessato, il pagamento non è stato eseguito. Il ricorso è stato proposto presso la Sezione staccata di Reggio Calabria. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la questione dell'incompetenza funzionale della Sezione staccata, in quanto il giudizio di ottemperanza deve essere proposto davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire; il Tribunale di Catanzaro ha sede nel capoluogo regionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore della sede capoluogo di Catanzaro del TAR Calabria. Ha ritenuto che l'ordinanza di assegnazione somme ex art. 553 c.p.c. sia un provvedimento equiparato alla sentenza passata in giudicato ai fini dell'azione di ottemperanza. In base agli artt. 14, comma 3, 112, comma 2, lettera c), e 113, comma 2, c.p.a., la competenza per l'ottemperanza spetta inderogabilmente al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso il provvedimento da eseguire. Sebbene l'art. 47, comma 1, c.p.a. escluda in via generale che la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata costituisca questione di competenza, tale regola non opera per i giudizi soggetti a competenza funzionale inderogabile ai sensi dell'art. 14 c.p.a.; l'eccezione comprende i giudizi di ottemperanza. I ricorrenti possono riassumere la causa davanti alla sede di Catanzaro entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a., con termine dimezzato in ragione del rito camerale ex art. 87, comma 3, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 553 c.p.c.
L'ordinanza di assegnazione somme resa nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi può essere considerata, ai fini dell'ottemperanza, un provvedimento equiparato a una sentenza passata in giudicato.
art. 47, comma 1, c.p.a.
Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all’articolo 13, il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all’articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
La regola generale di irrilevanza, ai fini della competenza, della ripartizione tra sede capoluogo e sezione staccata trova eccezione nei giudizi soggetti a competenza funzionale inderogabile.
art. 14, comma 3, c.p.a.
La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’articolo 13.
La competenza funzionale è inderogabile anche nei giudizi di ottemperanza disciplinati dall'art. 113 c.p.a.
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'azione di ottemperanza comprende l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, tra cui può rientrare l'ordinanza di assegnazione somme ex art. 553 c.p.c.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
La competenza per l'ottemperanza di un provvedimento del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario autore del provvedimento.
art. 15, comma 4, c.p.a.
termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza
A seguito della declinatoria di competenza, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato entro il termine previsto dalla norma, qui individuato in quindici giorni.
art. 87, comma 3, c.p.a.
termine ... commisurato in quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza declinatoria della competenza
Il termine endoprocedimentale per la riassunzione è dimezzato nel rito camerale.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione di ottemperanza, l'ordinanza di assegnazione somme ex art. 553 c.p.c. emessa dal giudice ordinario può essere qualificata come provvedimento equiparato a una sentenza passata in giudicato, quando ne sia chiesta l'attuazione nei confronti della pubblica amministrazione obbligata al pagamento.
- La competenza territoriale per il giudizio di ottemperanza relativo a un provvedimento del giudice ordinario spetta inderogabilmente al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire.
- Nei giudizi di ottemperanza, la competenza funzionale inderogabile prevale sulla regola generale secondo cui la ripartizione delle controversie tra la sede capoluogo del TAR e una sezione staccata dello stesso TAR non costituisce questione di competenza.
- Dichiarata l'incompetenza funzionale della sezione staccata, la parte può riassumere il giudizio davanti alla sede capoluogo competente entro il termine perentorio previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a., dimezzato nel rito camerale ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 271/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 272/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 2671/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 2672/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 2673/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →