Cassazione Civile, Ordinanza n. 29185/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia nasce da una transazione stipulata il 9 dicembre 2005 tra il ricorrente e più controparti, nell'ambito di rapporti professionali, societari e familiari pregressi. In precedenza una delle controparti aveva promosso un ricorso ex art. 2487, comma 4, c.c. per la revoca del ricorrente dalla carica di liquidatore di una società, con contestazioni relative a un saldo di conto corrente societario asseritamente prelevato. Dopo la notificazione di quel ricorso, la controparte aveva manifestato la volontà di rinunciare all'iniziativa, anche per evitare conseguenze penali, a fronte della sottoscrizione di una transazione con obbligo per il ricorrente di versare una somma rilevante. Il ricorrente sosteneva che la transazione fosse nulla o inefficace perché avrebbe riguardato diritti indisponibili, inclusa l'azione penale e diritti di una società terza; in subordine chiedeva l'annullamento per violenza o estorsione contrattuale; in ulteriore subordine la risoluzione per inadempimento delle controparti, le quali avrebbero violato l'impegno di impedire ogni seguito, anche penale, ai fatti oggetto del ricorso, avendo poi reso testimonianza nel procedimento penale a suo carico. Con sette motivi di ricorso in cassazione denunciava, in sintesi: violazione delle norme sulla transazione e dell'interpretazione contrattuale; omessa pronuncia su una questione relativa alla rinuncia/transazione dell'azione di responsabilità verso amministratori; violazione delle norme processuali penali e civili quanto alla testimonianza resa dalle controparti; errata applicazione della disciplina sulla prescrizione dell'azione di annullamento; erronea rilevanza attribuita alla sentenza penale assolutoria; omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione di prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili la maggior parte delle censure, osservando soprattutto che il ricorrente non aveva indicato in modo specifico quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati nella lettura della transazione e che varie doglianze si risolvevano in una diversa interpretazione del contratto, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che l'azione di annullamento potesse beneficiare del termine di prescrizione più lungo previsto per le azioni risarcitorie, ha giudicato inammissibile il motivo fondato sull'efficacia della sentenza penale e ha dichiarato preclusi o nuovi i motivi di omesso esame e di mancata istruzione, anche in ragione della doppia conforme di merito. In definitiva, è stata confermata la decisione di merito che aveva respinto tutte le domande del ricorrente relative alla transazione.
Norme richiamate
art. 1966 c.c.
La transazione non è nulla solo perché una parte la contesti: la nullità per indisponibilità dell'oggetto va accertata in base al concreto contenuto del contratto; non può essere dedotta in astratto senza una corretta impugnazione dell'interpretazione data dal giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi oltre la domanda o su eccezioni riservate alla parte, ma può interpretare il contenuto della pattuizione anche quando sia dedotta la nullità del contratto; la censura ex art. 112 non è il veicolo corretto per contestare l'interpretazione negoziale.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1370 c.c.
Chi contesta l'interpretazione di un contratto deve specificare quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto il giudice se ne sia discostato; non basta contrapporre una lettura alternativa del testo.
art. 2313 c.c.
Nel contesto della società in accomandita semplice, la disponibilità dei diritti sociali segue i poteri di rappresentanza propri del socio accomandatario, ma la doglianza relativa alla legittimazione deve essere articolata come censura sull'interpretazione della transazione e non come violazione processuale generica.
art. 2487, comma 4, c.c.
Il ricorso per revoca del liquidatore costituisce il presupposto fattuale della lite e della successiva transazione, ma la sua menzione non implica di per sé che le parti abbiano regolato anche l'esercizio dell'azione penale.
art. 210 c.p.p.
La disciplina della testimonianza assistita e le facoltà connesse non si applicano alle persone sottoposte a indagine per le quali sia stato emesso decreto di archiviazione; quindi la loro deposizione non integra automaticamente inadempimento alla transazione.
art. 199 c.p.p.
La questione della facoltà di astensione del congiunto richiede specifica deduzione e allegazione nei gradi di merito; in mancanza, la censura è nuova e inammissibile in cassazione.
art. 1442 c.c.
L'azione di annullamento per violenza soggiace al termine ordinario di prescrizione quinquennale, e la decorrenza va collegata alla cessazione della violenza, non potendosi automaticamente applicare il termine più lungo previsto per le azioni risarcitorie.
art. 1449 c.c.
Il riferimento alla rescissione è stato ritenuto non decisivo o comunque non adeguatamente introdotto nei gradi di merito, con conseguente inammissibilità della relativa prospettazione in cassazione.
art. 2947, comma 3, c.c.
Il termine più lungo previsto per il risarcimento del danno da fatto costituente reato non si applica all'azione di annullamento del contratto, ma solo alle azioni risarcitorie.
art. 652 c.p.p.
La sentenza penale di assoluzione non ha efficacia preclusiva automatica nel giudizio civile che non abbia ad oggetto il danno da reato; nel caso concreto la norma è stata ritenuta non pertinente.
art. 654 c.p.p.
Nel giudizio civile diverso da quello di danno, l'efficacia della sentenza penale dipende dall'identità dei fatti materiali rilevanti; il ricorrente non ha spiegato in che modo l'assoluzione incidesse sulla validità della transazione o sull'inadempimento dedotto.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
art. 360 c.p.c.
Le censure di legittimità devono essere specifiche e correttamente sussunte nel vizio denunciato; non è ammessa la mera riproposizione del merito o la diversa lettura delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La deduzione di una questione nuova è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove l'abbia già prospettata nei precedenti gradi e non trascrive gli atti rilevanti.
art. 115 c.p.c.
Il travisamento della prova può essere denunciato solo quando l'informazione probatoria utilizzata in sentenza sia contraddetta da uno specifico atto processuale.
Massime di principio
- Chi impugna in cassazione l'interpretazione di una transazione deve indicare puntualmente quali criteri ermeneutici siano stati violati e non può limitarsi a proporre una lettura alternativa del testo.
- La deduzione di nullità della transazione per indisponibilità dell'oggetto non può tradursi in una critica generica: occorre dimostrare, in concreto, che il contratto abbia realmente inciso su diritti non disponibili dalle parti.
- La violazione dell'obbligo di fare cessare iniziative giudiziarie o penali deve risultare dal contenuto effettivo della pattuizione; non basta che il contratto sia stato stipulato in un contesto di pressione processuale.
- L'azione di annullamento per violenza resta soggetta al termine ordinario di prescrizione e il termine più lungo previsto per il danno da reato non è estensibile alle azioni demolitorie del contratto.
- In sede di legittimità non sono esaminabili questioni nuove o censure che richiedano accertamenti fattuali non compiuti nei gradi di merito, salvo rigoroso assolvimento degli oneri di allegazione e specificità.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se si traduce nella contestazione della valutazione delle prove o se, nei casi di doppia conforme, ricade nel divieto dell'art. 348-ter c.p.c.
- La sentenza penale di assoluzione rileva nel civile solo nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 652 e 654 c.p.p.; il ricorrente deve spiegare puntualmente quale effetto preclusivo ne deriva sul rapporto civile dedotto.
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