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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30000/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., nonostante, nel patteggiamento, avesse rinunciato a contestare i profili di colpevolezza. La Corte rileva che il ricorso investe una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e che, in tale situazione, non sono proponibili censure che mirino a riaprire il tema della colpevolezza attraverso deduzioni su motivazione e art. 129 c.p.p., salvo i limiti consentiti dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, essendo la sentenza impugnata un patteggiamento ex art. 444 c.p.p., il ricorso che denunci violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p. sia inammissibile quando le censure, in sostanza, contrastano con la rinuncia ai motivi sulla colpevolezza. Conseguentemente ha disposto la trattazione de plano/senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    indicato come reato oggetto del patteggiamento e della sentenza impugnata: resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza di merito era stata pronunciata all'esito di patteggiamento; la Corte richiama tale rito per affermare i limiti del ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    non può essere utilizzato, nel contesto del patteggiamento, per articolare censure sulla colpevolezza o sulla motivazione in contrasto con la rinuncia ai motivi di impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    senza formalità di procedura

    alla declaratoria di inammissibilità la Corte provvede de plano, con trattazione camerale non partecipata.

  • legge n. 103 del 2017

    richiamata come fonte dell'inserimento del comma 5-bis all'art. 610 c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non sono proponibili censure che, pur formalmente riferite alla violazione di legge o all'art. 129 c.p.p., tendano in realtà a rimettere in discussione la colpevolezza sulla quale si fonda l'accordo delle parti.
  • La rinuncia ai motivi di impugnazione sulla colpevolezza preclude la possibilità di dedurre in cassazione un difetto di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. per contestare il merito dell'affermazione di responsabilità.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è dichiarato inammissibile, la Corte può provvedere senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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