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Ordinanza

Ordinanza n. 1363/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. M_IT PR_RMSUI 00232965 del 24 settembre 2024, assunto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’U.T.G. di Roma, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata dal l.r.p.t. della Trasporti Cosmo S.r.l. in favore del Sig. Hawlader Sajib, cui era assegnato il n. prot. P-RM/L/Q/2022/101189 RM5607482294; - della comunicazione del 6 agosto 2024 prot. n. RM5607482294B202006/08/2024 di avvio del procedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-RM/L/Q/2022/101189 rilasciato in data 14 luglio 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del decreto prot. n. M_IT PR_RMSUI 00069932 29/04/2025 assunto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’U.T.G. di Roma in ottemperanza all’ordinanza n. 1276/2025 (R.G. 13414/2024), a mezzo del quale l’Amministrazione annullava il provvedimento prot. n. M_IT PR_RMSUI 00232965 del 24.9.2024 impugnato con il ricorso R.G. 13414/2024, ma confermava la revoca del nulla osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso; - di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi compreso il provvedimento prot. n. M_IT PR_RMSUI 00232965 del 24.9.2024, assunto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’U.T.G. di Roma, conosciuto dal ricorrente in data 24.9.2024, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata dal l.r.p.t. della Trasporti Cosmo S.r.l. in favore del Sig. Hawlader Sajib, cui era assegnato il n. prot. P-RM/L/Q/2022/101189 RM5607482294 impugnato con il ricorso R.G. 13414/2024; - per quanto possa occorrere della comunicazione del 6.8.2024 prot. n. RM5607482294B202006/08/2024 di avvio del procedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-RM/L/Q/2022/101189 rilasciato in data 14.7.2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ivi compresi quelli richiamati nelle premesse dei provvedimenti impugnati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HAWLADER SAJIB il 9\2\2026 : annullamento previe misure cautelari, - del decreto prot. n. M_IT PR_RMSUI 00184140 11/11/2025 assunto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’U.T.G. di Roma in data 11.11.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione annullava il provvedimento prot. n. M_IT PR_RMSUI 00069932 29/04/2025; - del decreto prot. n. M_IT PR_RMSUI 00069932 29/04/2025 assunto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’U.T.G. di Roma in ottemperanza all’ordinanza n. 1276/2025 (R.G. 13414/2024), a mezzo del quale l’Amministrazione annullava il provvedimento prot. n. M_IT PR_RMSUI 00232965 del 24.9.2024 impugnato con il ricorso R.G. 13414/2024, ma confermava la revoca del nulla osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso “VISTO il riesame delle integrazioni pervenute dalle parti considerate inidonee al superamento dei motivi ostativi sopra rappresentati, in quanto la parte risulta sprovvista di una certificazione di idoneità alloggiativa necessaria a soddisfare il requisito alloggiativo; nello specifico, l’immobile sito in Via Giacomo Trevis, 44 risulta privo di una certificazione di idoneità alloggiativa che, non solo doveva essere presentata entro gli 8 giorni dall’ingresso, ma, ancora oggi, risulta solamente formalizzata sul portale RIA, ma non ancora né presentata e né valutata presso l’Ufficio tecnico del Comune di Roma”; -di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi compreso il provvedimento prot. n. M_IT PR_RMSUI 00232965 del 24.9.2024, assunto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’U.T.G. di Roma, conosciuto dal ricorrente in data 24.9.2024, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata dal l.r.p.t. della Trasporti Cosmo S.r.l. in favore del Sig. Hawlader Sajib, cui era assegnato il n. prot. P-RM/L/Q/2022/101189 RM5607482294 impugnato con il ricorso R.G. 13414/2024; - per quanto possa occorrere della comunicazione del 6.8.2024 prot. n. RM5607482294B202006/08/2024 di avvio del procedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-RM/L/Q/2022/101189 rilasciato in data 14.7.2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ivi compresi quelli richiamati nelle premesse dei provvedimenti impugnati

Giustizia amministrativa202413414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti dello Sportello Unico per l’Immigrazione concernenti il rigetto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, la revoca del nulla osta già rilasciato e il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 24 settembre 2024 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’U.T.G. di Roma aveva rigettato la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata da un’impresa in suo favore, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta rilasciato il 14 luglio 2022. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del 29 aprile 2025, adottato in ottemperanza a una precedente ordinanza cautelare, con cui l’Amministrazione aveva annullato il provvedimento del 24 settembre 2024, ma aveva confermato la revoca del nulla osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso. Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 9 febbraio 2026, ha impugnato il decreto dell’11 novembre 2025, con cui l’Amministrazione aveva annullato il decreto del 29 aprile 2025, oltre agli atti presupposti e consequenziali. La motivazione richiamata dall’Amministrazione riguardava l’assenza di una certificazione di idoneità alloggiativa relativa all’immobile indicato, ritenuta necessaria per soddisfare il requisito alloggiativo; la certificazione risultava formalizzata sul portale RIA, ma non ancora presentata né valutata presso l’Ufficio tecnico del Comune di Roma. Nel presente provvedimento, tuttavia, il Collegio non esamina nel merito tali censure, poiché l’Amministrazione ha successivamente annullato in autotutela il decreto dell’11 novembre 2025.

La decisione

Il TAR ha preso atto della nota depositata il 27 febbraio 2026, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha annullato in autotutela il decreto dell’11 novembre 2025, impugnato con gli ulteriori motivi aggiunti. In conseguenza dell’annullamento, l’Amministrazione ha convocato le parti per il 17 marzo 2026 ai fini della definizione dell’istanza. Il Collegio ha quindi ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e ne ha dichiarato l’improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non definisce nel merito le domande di annullamento degli atti originariamente impugnati né la controversia sostanziale relativa al nulla osta e all’idoneità alloggiativa.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della fase cautelare.

Massime di principio

  • La domanda cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento oggetto dei motivi aggiunti e adotta ulteriori iniziative procedimentali incompatibili con la permanenza dell’interesse alla sospensione cautelare.
  • L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, accompagnato dalla convocazione delle parti per la definizione dell’istanza, può determinare il venir meno dell’interesse alla misura cautelare senza comportare, di per sé, la definizione nel merito delle domande di annullamento relative agli altri atti del procedimento.
  • In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse limitata alla fase cautelare, il giudice amministrativo può dichiarare improcedibile la domanda cautelare e compensare allo stato le spese della relativa fase.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaTutela cautelare

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