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Sentenza

Sentenza n. 1088/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso per motivi di lavoro e/o attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia come minore straniero non accompagnato e divenuto maggiorenne, ha impugnato il diniego della Questura di Ravenna, adottato dopo il preavviso di rigetto e l'esame delle osservazioni difensive. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 32 TUI, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe potuto fondare il diniego unicamente sul parere negativo del Comitato per i minori stranieri, ma avrebbe dovuto considerare anche le circostanze sopravvenute, consistenti nel positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto dopo il compimento della maggiore età e sino all'adozione del provvedimento. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione, per non avere l'Amministrazione adeguatamente valutato tale percorso di inserimento sociale e civile. Il Comitato aveva rilevato che, durante i cinque mesi di permanenza in Italia da minorenne, il ricorrente aveva frequentato un corso di alfabetizzazione di sole 30 ore e un corso di formazione professionale, esprimendo parere non favorevole.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha esaminato congiuntamente i motivi, respingendoli. Ha ritenuto legittimo il diniego perché il ricorrente, al momento della richiesta, non soddisfaceva i presupposti previsti dall'art. 32, comma 1-bis, TUI: non risultava presente in Italia da almeno tre anni e non aveva seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale e civile. Il giudice ha riconosciuto l'esistenza di un orientamento favorevole alla considerazione delle sopravvenienze positive, ma ha escluso che esso fosse applicabile a una situazione caratterizzata da un ingresso in Italia quasi a ridosso della maggiore età, da una permanenza come minorenne di soli cinque mesi e dall'assenza, in tale periodo, di un adeguato percorso di integrazione. In questo contesto, attribuire rilievo decisivo alla successiva integrazione lavorativa e sociale avrebbe consentito di eludere i requisiti normativi e di trasformare l'art. 32 TUI in uno strumento per aggirare la disciplina ordinaria dell'ingresso e del soggiorno. L'Amministrazione, pertanto, non era tenuta a valorizzare in misura prevalente le circostanze successive, né il provvedimento risultava viziato da difetto di motivazione. Ricorso respinto e spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. 286/1998 (TUI)

    «al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura»; «Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo [...] previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri [...] ovvero [...] ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile»

    La conversione del permesso al compimento della maggiore età presuppone, nella fattispecie esaminata, l'effettiva sussistenza dei requisiti normativi e, per i minori stranieri non accompagnati, il parere positivo del Comitato oppure la partecipazione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. In presenza di una permanenza da minorenne molto breve e di un percorso di integrazione allora sostanzialmente irrilevante, le sopravvenienze positive successive non devono necessariamente prevalere sui requisiti maturati durante la minore età.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La Questura ha adottato il diniego dopo la comunicazione del preavviso di rigetto e l'esame delle osservazioni presentate dall'interessato; il procedimento partecipativo non è stato ritenuto viziato.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nella conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis, TUI, la valutazione dell'Amministrazione deve muovere dalla verifica dei requisiti normativi e del percorso di integrazione svolto durante la minore età, non potendo le sole circostanze positive successive rendere automaticamente irrilevante il mancato possesso dei requisiti richiesti.
  • La valorizzazione delle sopravvenienze positive relative all'integrazione sociale e lavorativa successiva alla maggiore età non opera in modo automatico o illimitato: può essere esclusa quando lo straniero sia entrato in Italia quasi maggiorenne, abbia trascorso da minorenne soltanto un periodo molto breve e non abbia realizzato in tale periodo un adeguato percorso di integrazione.
  • Non è censurabile il diniego di conversione fondato sul parere negativo del Comitato per i minori stranieri quando il parere abbia motivatamente evidenziato l'insufficienza del percorso di integrazione durante la minore età e l'interessato non dimostri il possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 32, comma 1-bis, TUI.
  • L'interpretazione dell'art. 32 TUI non può condurre a utilizzare le sopravvenienze successive per aggirare i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleLegittimo affidamento

Testo integrale

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