Cassazione Civile, Ordinanza n. 03633/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione temporanea di un terreno agricolo, poi restituito alla proprietaria dopo la demolizione dell'impianto di estrazione del gas. La proprietaria aveva ottenuto in primo grado un risarcimento per l'occupazione, ma aveva chiesto un importo maggiore sostenendo che il fondo avesse perso in modo permanente la propria potenzialità edificatoria a causa di un fenomeno di abbassamento del livello del terreno ("subsidenza") determinato dall'attività estrattiva. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria ulteriore per difetto di prova del danno permanente e della stessa edificabilità del fondo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., sostenendo che per provare l'edificabilità sarebbe bastata la dimostrazione delle potenzialità edificatorie, desumibili dalle caratteristiche del fondo o dal piano regolatore; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice non avrebbe valorizzato le consulenze tecniche di parte e non avrebbe disposto un approfondimento o una rinnovazione della CTU sulla subsidenza; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere ritenuto tardive o irrilevanti le consulenze tecniche di parte; 4) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per asserita omessa pronuncia o motivazione insufficiente sull'ammontare del danno, che sarebbe stato limitato alla sola occupazione temporanea senza considerare la lamentata trasformazione irreversibile del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, anche a voler seguire la tesi della ricorrente sulla prova dell'edificabilità in astratto e non in concreto, restava comunque non dimostrata nel giudizio di merito l'effettiva edificabilità del terreno, mancando la prova delle caratteristiche obiettive o degli strumenti urbanistici rilevanti. Ha rigettato anche i motivi secondo, terzo e quarto, osservando che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su una duplice ratio: da un lato, l'assenza di prova in concreto del danno da subsidenza, poiché la CTU aveva solo ipotizzato la possibilità del fenomeno senza accertarlo; dall'altro, la tardività delle ulteriori allegazioni. La Corte di cassazione ha precisato che, anche se la seconda ratio fosse discutibile, restava insindacabile e adeguatamente motivata la prima, basata sull'insufficienza della consulenza a provare un danno reale. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia e ha ritenuto congrua la liquidazione del danno limitata alla durata dell'occupazione, essendo il fondo stato restituito e riutilizzato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
È richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana per sostenere la domanda risarcitoria da danno al fondo; la Corte non ne nega l'astratta applicabilità, ma rileva che il danno allegato non è stato provato.
art. 2697 c.c.
È invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che spetta all'attrice dimostrare l'edificabilità del terreno e l'effettivo danno subito.
art. 345 c.p.c.
È richiamato per contestare la valutazione di tardività delle consulenze di parte e delle nuove allegazioni; la Corte osserva che, pur potendo la seconda ratio essere discutibile, resta decisiva l'insufficienza probatoria del danno.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la domanda di risarcimento per la trasformazione irreversibile del fondo è stata comunque esaminata e rigettata.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato dovuto a seguito del rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di danno da occupazione temporanea di un fondo, chi agisce per il risarcimento di un pregiudizio ulteriore e permanente deve provare non solo l'esistenza dell'occupazione, ma anche la concreta incidenza dell'attività lesiva sulle caratteristiche del bene e sul danno lamentato.
- La prova dell'attitudine edificatoria di un terreno non può essere data in via meramente assertiva: occorre allegare e dimostrare gli elementi oggettivi da cui essa risulti, come le caratteristiche intrinseche dell'area o gli strumenti urbanistici applicabili.
- La consulenza tecnica d'ufficio che si limiti a ipotizzare la possibilità di un fenomeno dannoso, senza accertarne la concreta verificazione nel caso specifico, non è sufficiente a fondare la condanna risarcitoria per danno permanente.
- Le consulenze tecniche di parte e le ulteriori allegazioni non possono superare il difetto di prova del fatto costitutivo del danno, quando la motivazione del giudice di merito si fondi, in modo autonomo e adeguato, sull'insufficienza dell'accertamento tecnico.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito esamini la domanda risarcitoria e la rigetti espressamente, anche se la parte ritenga che la motivazione o la quantificazione del danno non siano condivisibili.
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