Cassazione Penale, Sentenza n. 3761/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per truffa aggravata deducendo: (i) vizio di motivazione sull'identificazione dell'autore, contestando la valutazione della descrizione fatta dall'autotrasportatore alla luce della presunta grave obesità dell'imputato; (ii) vizio di motivazione relativa alla possibilità materiale di partecipare alla consegna (presunti arresti domiciliari e difficoltà di deambulazione); (iii) violazione dell'art. 640 c.p. per assenza del raggiro, sostenendo che la modifica delle modalità di consegna fu decisa dal vettore e che il pagamento con assegno privo di copertura non costituisce di per sé raggiro; (iv) violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.), ritenendo che le trattative telefoniche seguite da incontro in presenza non comportino automaticamente l'aggravante.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso in parte fondato. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi all'identificazione dell'autore e alla possibilità di partecipare alla consegna, nonché quello che negava il raggiro: ha confermato che l'uso di assegno falso, l'utenza non intestata e il ruolo di rappresentante legale costituiscono elementi concordanti idonei a provare il raggiro e la responsabilità. Tuttavia ha accolto il quarto motivo relativo all'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.), ritenendo la motivazione della Corte territoriale apparente e non sufficiente a dimostrare il concreto vantaggio acquisito dall'imputato a causa delle trattative a distanza e del cambio di luogo di consegna. Di conseguenza ha annullato la sentenza limitatamente al riconoscimento dell'aggravante (art. 640 comma secondo, n. 2-bis in relazione all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p.) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa non aggravata; il collegio di rinvio dovrà valutare solo l'eventuale riconoscimento dell'aggravante e il relativo trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 640 cod.pen. (truffa)
La Corte ha confermato che il raggiro può consistere anche in condotte e modifiche intervenute durante l'esecuzione contrattuale; l'uso di un assegno falso e l'utilizzo di utenze non intestate, unitamente alla qualificazione come rappresentante legale, sono elementi idonei a provare la volontà fraudolenta e l'induzione in errore della vittima.
art. 640 comma secondo, n. 2-bis cod.pen.
Questa aggravante è stata contestata e la Corte ha annullato il riconoscimento operato in sentenza per carenza motivazionale specifica circa il vantaggio concreto derivante all'autore dalla distanza/luogo di consegna; il caso è rinviato per nuovo esame solo su questo profilo.
art. 61, comma 1, n. 5 cod.pen. (minorata difesa)
L'aggravante si applica quando esistono condizioni oggettive che abbattano la capacità reattiva della vittima e l'agente ne abbia consapevolmente approfittato; non è automatica per le truffe a distanza: è necessaria la prova del concreto e consapevole sfruttamento delle opportunità decettive offerte dalle circostanze di tempo/luogo.
Massime di principio
- Per la truffa contrattuale il raggiro può consistere anche in condotte modificate successivamente all'accordo iniziale; l'uso di strumenti di pagamento falsi e l'apparente qualifica professionale dell'acquirente sono indici rilevanti di volontà fraudolenta.
- L'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5) richiede prova del concreto vantaggio acquisito dall'autore sfruttando condizioni di tempo/luogo che abbassano la capacità difensiva della vittima; non deve essere riconosciuta automaticamente per ogni truffa a distanza.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della Corte di merito: censure generiche o non specificamente dirette agli argomenti esposti risultano inammissibili o infondate.
- Quando la Corte di legittimità annulla solo la qualificazione aggravante, la condanna principale può rimanere definitiva e il rinvio riguarderà esclusivamente l'accertamento dell'aggravante e del relativo trattamento sanzionatorio.
- Gli elementi probatori di carattere tecnico (es. disponibilità della SIM usata per le trattative, più denunce analoghe, ruolo formale nell'impresa) possono compensare imprecisioni o contrasti nelle descrizioni visive ai fini dell'identificazione dell'autore.
Testo integrale
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