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Sentenza

Sentenza n. 1601/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di diniego trasmesso con foglio prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha negato l'accoglimento dell'istanza inoltrata dal M.llo -OMISSIS- -OMISSIS- di riesame della propria posizione ai fini dell'inserimento nelle aliquote di avanzamento, inoltrata con foglio prot. n. -OMISSIS-, nonché ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale, prodromico e collegato.

Giustizia amministrativa202300508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell'istanza di riesame finalizzata al reinserimento nelle aliquote di avanzamento dopo l'esclusione conseguente a condanna penale definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero della Difesa ha respinto la richiesta di riesame della sua posizione ai fini dell'inserimento nelle aliquote di avanzamento. L'esclusione originaria era stata disposta ai sensi dell'art. 1051, comma 8, del Codice dell'ordinamento militare, in ragione di una condanna definitiva a due anni di reclusione, con pena sospesa, per concussione aggravata e continuata e peculato militare aggravato e continuato, oltre alla sospensione disciplinare dall'impiego per dodici mesi. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1051 COM, sostenendo che il lungo tempo trascorso, il comportamento successivo irreprensibile, la dedizione al lavoro e l'estinzione del reato e degli effetti penali ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. avrebbero dovuto determinare il riesame e il reinserimento nelle procedure di avanzamento. Il Ministero ha eccepito anche l'incompetenza territoriale del TAR adito, sostenendo la competenza del TAR Lazio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il foro speciale del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a.: per le controversie relative al rapporto di servizio è competente il TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente, non quello della sede dell'autorità emanante o dell'ambito di efficacia dell'atto. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. L'art. 1051, comma 8, COM collega alla condanna definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo lesivo del prestigio dell'Amministrazione o dell'onore militare un effetto extrapenale consistente nell'esclusione da ogni procedura di avanzamento e dal transito tra ruoli. Tale esclusione è qualificata come sanzione amministrativa vincolata, una volta accertati la condanna e il carattere lesivo della condotta, e la sua legittimità va valutata secondo il principio tempus regit actum. L'istanza di riesame non aveva dedotto l'estinzione del reato, ma soltanto il comportamento successivo e il rendimento del militare; la questione dell'estinzione è stata introdotta per la prima volta in giudizio. L'Amministrazione non poteva quindi essere censurata per non avere valutato una circostanza non rappresentata nel procedimento. Inoltre, al momento dell'adozione dell'atto, la condanna risultava ancora iscritta nel casellario giudiziale e nel foglio matricolare, senza una dichiarazione giudiziale di estinzione. Secondo il TAR, l'estinzione prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p. non opera automaticamente per il solo decorso del tempo, ma richiede una formale pronuncia del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p., unico organo competente a verificare la sussistenza di tutti i presupposti, compresa l'assenza di ulteriori reati della stessa indole. Il ricorrente non aveva richiesto tale declaratoria né la riabilitazione. Il TAR ha infine richiamato il principio secondo cui la riabilitazione può superare l'automatismo ostativo: dopo di essa l'Amministrazione deve procedere a una valutazione autonoma e motivata, non potendo più applicare automaticamente l'esclusione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1051, comma 8, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.

    La disposizione introduce un effetto extrapenale e una sanzione amministrativa vincolata collegata alla condanna, applicabile quando ricorrano la condanna definitiva a pena non inferiore a due anni e il carattere lesivo della condotta. L'esclusione opera secondo la disciplina vigente al momento dell'adozione dell'atto e può essere superata, quanto all'automatismo, dalla riabilitazione o da una formale declaratoria di estinzione del reato.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Per le controversie riguardanti il rapporto di pubblico impiego è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del dipendente, indipendentemente dalla sede dell'autorità emanante.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    L'estinzione di ogni effetto penale.

    L'effetto estintivo invocato dal ricorrente non è sufficiente, da solo e senza una pronuncia giudiziale, a rendere inoperante l'esclusione amministrativa prevista dall'art. 1051, comma 8, COM.

  • art. 676 c.p.p.

    La verifica dei presupposti e delle condizioni per la declaratoria di estinzione del reato spetta al giudice dell'esecuzione; fino alla relativa pronuncia non può legittimamente parlarsi di reato estinto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata da remoto nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella sentenza.

Massime di principio

  • L'esclusione del militare dalle procedure di avanzamento prevista dall'art. 1051, comma 8, del Codice dell'ordinamento militare costituisce una sanzione amministrativa connessa alla condanna penale, non incide sulla condanna stessa ed è vincolata quando risultino una sentenza definitiva a pena non inferiore a due anni per delitto non colposo e una condotta contraria ai doveri di fedeltà o lesiva del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare.
  • La legittimità del provvedimento di esclusione dalle procedure di avanzamento deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum.
  • Il giudice amministrativo non può censurare l'Amministrazione per non avere valutato fatti, documenti o circostanze che l'interessato non aveva rappresentato nel procedimento amministrativo e che siano stati dedotti soltanto in giudizio.
  • L'estinzione del reato conseguente alle condizioni previste dall'art. 445 c.p.p., anche in presenza di pena sospesa o patteggiata, deve risultare da una formale pronuncia del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.; il mero decorso del tempo o l'invocazione dell'estinzione ipso iure non è sufficiente a rendere inoperante l'esclusione prevista dall'art. 1051, comma 8, COM.
  • La riabilitazione o la formale estinzione del reato possono superare l'automatismo ostativo dell'art. 1051, comma 8, COM; da quel momento l'Amministrazione, pur potendo considerare il fatto storico, deve adottare una determinazione autonoma, discrezionale e adeguatamente motivata sull'eventuale esclusione dall'avanzamento.
  • Nelle controversie relative al rapporto di servizio del personale pubblico, la competenza territoriale spetta inderogabilmente al TAR della sede di servizio del dipendente, non al TAR corrispondente alla sede dell'autorità che ha emanato l'atto.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimento

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