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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19782/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una complessa vicenda di concessione per la progettazione e realizzazione di tratte ferroviarie della Circumflegrea e del collegamento con l'area universitaria di Monte Sant'Angelo. Una ATI fu incaricata nel 1986 della progettazione e dell'esecuzione di un'opera pubblica; nel 1987 e nel 1989 intervennero ulteriori convenzioni che regolavano i rapporti con la società esercente la linea e ribadivano, secondo la prospettazione dell'ATI, il diritto della concessionaria a proseguire i lavori anche in presenza di nuove fonti di finanziamento. I lavori però non furono eseguiti perché i fondi originariamente previsti risultarono esauriti e successivamente i finanziamenti furono utilizzati per affidare i lavori a terzi. L'ATI chiese la risoluzione per inadempimento delle convenzioni e il risarcimento dei danni; il concedente sostenne invece che la mancata realizzazione derivasse da sopravvenuta impossibilità per esaurimento delle risorse, con diritto dell'ATI al solo rimborso delle spese di progettazione. Dopo un primo accoglimento sostanziale in tribunale e una successiva riforma in appello con riconoscimento del solo rimborso delle spese, la Cassazione cassò la sentenza di appello e rinviò per nuovo esame. In sede di rinvio la Corte d'appello esclusa la responsabilità del Commissario, ritenne le convenzioni integrative e non sostitutive, affermò che non vi era obbligo del concedente di reperire ulteriori risorse e riconobbe all'ATI solo il rimborso delle spese documentate di progettazione ed esproprio. Contro tale sentenza l'ATI propose ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto del principio di diritto e del perimetro del rinvio; violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, dell'inadempimento, della buona fede e del giudicato, con richiesta di riconoscere che la convenzione del 1987 fosse meramente ricognitiva e che il diritto a eseguire l'opera discendesse già dalla convenzione del 1986; violazione delle norme sulla quantificazione del danno e sul regime degli interessi, sostenendo che l'importo dovesse essere trattato come debito di valore con rivalutazione e interessi diversi da quelli liquidati. Il resistente propose ricorso incidentale contro l'utilizzo della consulenza tecnica espletata in sede arbitrale per quantificare le spese rimborsabili, deducendone nullità/inattendibilità e chiedendo nuova CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse correttamente adempiuto al mandato rescindente, riesaminando le convenzioni e il quadro fattuale senza violare l'art. 384 c.p.c.; ha qualificato come inammissibili i motivi dell'ATI che miravano, in sostanza, a ottenere una diversa lettura del regolamento negoziale e a censurare accertamenti di merito e valutazioni interpretative riservate al giudice di merito; ha poi ritenuto inammissibile anche la doglianza sulla natura dell'importo e sugli interessi perché non confrontata con la ratio decidendi, ossia il mero rimborso delle spese previsto dalle clausole contrattuali. Quanto al ricorso incidentale, ha respinto la censura sull'uso della CTU svolta in sede arbitrale, affermando che il giudice civile può utilizzare come prova atipica gli esiti di una consulenza tecnica acquisita in altro processo, se ritualmente prodotta e se adeguatamente motivato il suo apprezzamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo per entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice del rinvio, in caso di cassazione per vizio di motivazione, deve uniformarsi alla cassazione rescindente ma può comunque riesaminare il merito nei limiti del mandato ricevuto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse rispettato tali limiti.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve essere condotta secondo i canoni ermeneutici legali, considerandone il testo complessivo e il comportamento delle parti; la censura che si limiti a proporre una diversa lettura del testo non è ammissibile in cassazione.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate nel loro complesso e in coordinamento con le altre pattuizioni, non atomisticamente o estrapolandone singole frasi.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede impone di valutare il comportamento delle parti nella fase esecutiva e la sua eventuale incidenza sull'attuazione del regolamento negoziale.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità da inadempimento presuppone un obbligo contrattuale imputabile alla parte convenuta; la Corte ha escluso, nel caso concreto, l'inadempimento del concedente per mancato reperimento delle risorse.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento è limitato al danno conseguenza causalmente imputabile all'inadempimento; nel caso concreto la Corte ha ricondotto la pretesa al solo rimborso delle spese previste dalle convenzioni.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini della ratio decidendi della sentenza.

  • art. 1411 c.c.

    Richiamato nel ricorso principale, ma non fondante la decisione di rigetto.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento richiede un inadempimento contrattuale rilevante; la Corte ha escluso che nel caso vi fosse un inadempimento imputabile al Commissario idoneo a giustificare la risoluzione in danno.

  • art. 2909 c.c.

    Il riferimento al giudicato è stato reputato generico e non autosufficiente, in mancanza della riproduzione testuale dei precedenti invocati.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ma la Corte ha escluso l'esistenza di un vizio motivazionale rilevante.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla motivazione della sentenza, ma il provvedimento impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato.

  • art. 11, comma 18, L. n. 887/1984

    È la base del regime dei fondi fuori bilancio collegati alla vicenda, ma non è stata ritenuta fonte di un obbligo del Commissario di reperire ulteriori risorse.

  • art. 117 r.d. n. 827/1924

    Richiamato nel ricorso, ma non decisivo nell'esito della controversia.

  • art. 36 d.P.R. n. 1063/1962

    Invocato dalla ricorrente per gli interessi, ma la Corte ha ritenuto che la clausola contrattuale prevedesse solo interessi legali sul rimborso spese.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto legittimo l'uso della CTU di altro giudizio come prova atipica.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale, ma non ravvisata violazione nella valutazione della prova tecnica acquisita.

  • artt. 156, 159, 161, 162, 191-197 c.p.c.

    Richiamati dal ricorso incidentale per contestare la consulenza tecnica; la Corte non ha accolto tali censure.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di onere della prova, ma non ritenuto violato.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati dal ricorso incidentale con riferimento alle presunzioni, ma non ritenuti pertinenti per invalidare la CTU utilizzata come prova atipica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per vizio di motivazione, il giudice del rinvio può rivalutare i fatti e anche considerare ulteriori elementi istruttori, purché non si fondi sugli stessi elementi già ritenuti illogici dalla sentenza cassata e rispetti il perimetro del rinvio.
  • La censura per violazione delle regole di interpretazione contrattuale non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale a quella accolta dal giudice di merito; in cassazione è necessario denunciare un effettivo errore ermeneutico o un omesso esame di un fatto decisivo.
  • L'interpretazione di più convenzioni collegate deve essere svolta in modo unitario e coordinato, verificando se i successivi atti integrino, modifichino o sostituiscano quelli precedenti, senza isolare singole clausole dal contesto complessivo.
  • La responsabilità per inadempimento non può essere affermata se dal regolamento contrattuale non risulta un obbligo specifico della parte di procurare risorse finanziarie ulteriori, né può desumersi un inadempimento dalla sola circostanza che il finanziamento originario sia venuto meno.
  • Quando il contratto prevede, in caso di mancata esecuzione dell'opera per difetto di copertura finanziaria, il solo rimborso delle spese di progettazione e degli oneri di esproprio, non può essere riconosciuto un diverso titolo risarcitorio o una diversa base di rivalutazione se ciò contrasti con la clausola pattizia applicabile.
  • Il giudice civile può utilizzare come prova atipica gli esiti di una consulenza tecnica svolta in altro processo, anche arbitrale, se la documentazione è ritualmente acquisita agli atti e la valutazione è motivata in modo congruo; la rinnovazione della CTU resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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