Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1310/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, n. 800/2024 depositata in data 13.11.2024 nel giudizio avente numero di R.G. 611/2024, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 il 13.11.2024 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Livorno ha accolto la domanda della Prof.ssa Cecilia MASSIGNAN, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l’importo di cui alla domanda (per €. 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

Giustizia amministrativa202501115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Livorno relativa al diritto alla carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Livorno, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, nella misura di 500 euro annui, oltre interessi o rivalutazione secondo i limiti previsti dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. La ricorrente chiedeva l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, inclusa, se necessario, la nomina di un commissario ad acta e la concessione delle penalità di mora previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si costituiva in giudizio. Nelle more della decisione, la ricorrente dichiarava che l’Amministrazione aveva corrisposto quanto dovuto e chiedeva la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che nelle more del giudizio era stato integralmente corrisposto quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Non sono state quindi adottate ulteriori misure di ottemperanza, né disposta la nomina del commissario ad acta o applicata la penalità di mora. Il Ministero è stato tuttavia condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA e CAP, poiché la ricorrente era stata ingiustamente onerata della proposizione del ricorso per ottenere l’adempimento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e consente, tra le misure richieste, la nomina del commissario ad acta e la concessione di penalità di mora; nel caso concreto tali misure non sono state adottate perché l’Amministrazione ha adempiuto nelle more del giudizio.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La disposizione è stata richiamata dal giudicato presupposto quale parametro per la corresponsione di interessi o rivalutazione sulle somme dovute, dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento dell’Amministrazione intervenuto nelle more della decisione determina la cessazione della materia del contendere, quando abbia integralmente soddisfatto il comando contenuto nel giudicato.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione che abbia reso necessaria la proposizione del ricorso mediante il precedente mancato adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.