Cassazione Penale, Sentenza n. 23073/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputata avverso la sentenza del 16/01/2023 del Tribunale di Rimini che aveva confermato la condanna di Marcella Sandroni per il reato contestato in concorso (art. 110 cod. pen.) e il reato principale (art. 590 cod. pen.), alla luce della produzione, in sede di cassazione, di un atto di remissione e accettazione di querela sottoscritto dalla persona offesa, Pietro Giangregorio, e dalla ricorrente
La decisione
La Corte ha rilevato che la persona offesa ha dichiarato di rimettere la querela e che la ricorrente ha accettato la remissione. Poiché il reato era procedibile a querela di parte, è stato dichiarato estinto per remissione di querela; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono state poste a carico della querelata (odierna ricorrente). Decisione del 15 maggio 2024
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
La norma è stata richiamata come titolo di responsabilità per concorso di persone nel reato; la condanna anteriore è stata però soppressa per estinzione del reato a seguito di remissione di querela
art. 590 cod. pen.
Norma del reato materiale contestato (reato procedibile a querela di parte); la rilevanza pratica è che, essendo il reato procedibile a querela, la remissione da parte della persona offesa estingue il reato
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questa norma per disporre che le spese processuali siano poste a carico della querelata, nonostante l'annullamento della sentenza per estinzione del reato
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela da parte della persona offesa e l'accettazione da parte dell'imputato estinguono il reato, con conseguente annullamento della sentenza penale che aveva accertato la responsabilità
- L'estinzione del reato per remissione di querela comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo venuta meno la materia del contendere penale
- La remissione deve risultare documentalmente e l'accettazione dell'imputato è necessaria perché l'estinzione produca effetto
- L'estinzione del reato non esclude la possibilità che il giudice di cassazione addebiti le spese processuali alla parte che ha determinato la prosecuzione del processo (ad es. la querelata), conformemente all'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare la procedibilità del reato (se è d'ufficio o a querela di parte), la validità formale e sostanziale della remissione (volontarietà, firma, tempestività) e l'eventuale intervento di interessi pubblici che impediscano l'estinzione
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