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Sentenza

Sentenza n. 167/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 224/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.05.2023.

Giustizia amministrativa202501307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 224/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 224/2023, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 12 settembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire in sostituzione dell'Amministrazione, entro i successivi novanta giorni, il commissario ad acta individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese a favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e disponendo, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine stabilito e, per il caso di ulteriore inadempienza, nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato degli adempimenti sostitutivi.
  • La perdurante inerzia dell'amministrazione dopo la notificazione del giudicato e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'adozione di misure esecutive sostitutive.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può imporre all'amministrazione soccombente l'esecuzione delle statuizioni definitive, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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