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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05234/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un soggetto privato aveva chiesto al Tribunale di Milano di accertare la prescrizione dei crediti portati da due avvisi di addebito. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire, ritenendo che il ricorrente avesse appreso degli avvisi solo tramite un accesso spontaneo agli uffici. In appello la Corte territoriale ha invece ritenuto sussistente l'interesse ad agire, ma ha respinto il gravame nel merito: ha affermato che la prescrizione maturata prima della notifica degli avvisi doveva essere fatta valere entro il termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999 e che, per il periodo successivo, la prescrizione era stata interrotta da un'istanza di rateazione. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel negare la prescrizione precedente alla notifica; (2) violazione dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, deducendo che l'eccezione di prescrizione non sarebbe soggetta al termine decadenziale di 40 giorni e lamentando anche omesso esame; (3) violazione dell'art. 19 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la rateizzazione non equivalga ad acquiescenza né integri atto interruttivo della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente osservato che il tema dell'interesse ad agire era ormai coperto da giudicato interno, perché la Corte d'appello aveva espressamente riconosciuto l'ammissibilità dell'opposizione e tale statuizione non era stata impugnata. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui la prescrizione maturata prima della notifica degli avvisi di addebito va fatta valere nel termine perentorio di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999, con decadenza dalla facoltà di contestare il titolo una volta decorso il termine. Ha dichiarato il secondo motivo parzialmente inammissibile nella parte in cui denunciava omesso esame senza individuare un fatto storico decisivo, e comunque infondato nella parte in diritto. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza sull'an della pretesa, integra riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione ex art. 2944 c.c.; ha inoltre giudicato inconferente il richiamo all'art. 19 d.P.R. 602/1973. Il ricorrente è stato condannato alle spese verso l'INPS e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese è stata resa nel rapporto con ADER, ritenuta evocata solo per litis denuntiatio.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per il concetto di interesse ad agire come condizione di ammissibilità dell'azione, anche in relazione allo ius superveniens.

  • art. 372 c.p.c.

    citato per il deposito in cassazione della documentazione idonea a dimostrare il permanere dell'interesse ad agire.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    indicato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame.

  • art. 3, comma 9, L. 335/1995

    invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione dei crediti previdenziali anteriori alla notifica degli avvisi.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999

    ritenuto norma che prevede un termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione al ruolo e devolve tutte le questioni sulla pretesa, con decadenza sostanziale dalla contestazione del titolo se il termine decorre inutilmente.

  • art. 19 d.P.R. 602/1973

    ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie esaminata, perché relativo alla dilazione dell'imposta sui redditi.

  • art. 2944 c.c.

    richiamato per affermare che l'istanza di rateizzazione può valere come riconoscimento del debito e interrompere la prescrizione.

  • art. 24 d.lgs. 46/1999

    citato in relazione alla decadenza dall'eccezione di prescrizione maturata prima della notifica degli avvisi di addebito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei crediti previdenziali iscritti a ruolo, la prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso di addebito o della cartella deve essere fatta valere entro il termine perentorio previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999; decorso tale termine, il titolo si consolida e non è più utilmente contestabile sul punto.
  • L'opposizione al ruolo proposta senza tempestiva impugnazione del titolo nei termini di legge può essere preclusa da decadenza sostanziale, non essendo configurabile una mera preclusione processuale priva di effetti sul diritto sostanziale.
  • L'istanza di rateizzazione del debito, pur non equivalendo ad acquiescenza sull'esistenza della pretesa, può integrare riconoscimento del debito e quindi atto interruttivo della prescrizione.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico decisivo, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; non è sufficiente dolersi della mancata valutazione di argomentazioni o elementi istruttori.
  • Se la questione dell'ammissibilità dell'azione o dell'interesse ad agire è stata espressamente decisa nel merito dal giudice di appello e non è stata impugnata, il punto resta coperto da giudicato interno e non può essere rimesso in discussione per effetto di ius superveniens sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenzaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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