Cassazione Penale, Sentenza n. 30608/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello sostenendo violazione dei diritti della difesa per omissione di prove decisive (rifiuto di acquisire i filmati delle telecamere della stazione e di disporre perizia biologica e dattiloscopica sulla pistola e sui reperti), carenza e insufficienza della motivazione riguardo l'attendibilità delle persone offese (segnalate precedenti profili di illegalità e irregolarità di soggiorno) e la loro incompatibilità con le riprese video; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con specifico riferimento alle videoregistrazioni che, secondo il ricorrente, smentirebbero le modalità della rapina e della minaccia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sollevate fossero, in realtà, una richiesta di riedizione del giudizio di merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte di appello fosse congrua, non manifestamente illogica né contraddittoria. In particolare la Cassazione ha condiviso che: le indagini tecniche richieste erano "esplorative" e non necessarie rispetto al compendio probatorio; l'assenza o la cancellazione di alcuni file video non ha integrato una violazione del diritto di difesa perché non è stata dimostrata la loro decisiva rilevanza; l'assoluzione su un capo non inficia automaticamente la credibilità complessiva delle dichiarazioni che hanno trovato riscontri. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 20 febbraio 2006 n. 46
Richiamata per ricordare la funzione della Corte di Cassazione come giudice della motivazione e per escludere la possibilità di sostituirsi al giudice di merito nel riesaminare i fatti
articolo 512 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto all'acquisizione delle dichiarazioni di fonti/testimoni e alla valutazione probatoria delle dichiarazioni acquisite nei gradi precedenti
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
Cita principio consolidato secondo cui in Cassazione non sono ammissibili censure che si risolvono in una diversa valutazione della persuasività o del peso probatorio attribuito dal giudice di merito, salvo vizi della motivazione quali la sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede i fatti né riconsidera la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito: le censure che richiedono una diversa valutazione del peso probatorio sono inammissibili.
- La richiesta di acquisizione di prove tecniche o video deve essere dimostrata come necessaria e decisiva: se tali accertamenti sono meramente esplorativi o non determinanti rispetto al complesso probatorio, il loro rifiuto non configura automaticamente violazione del diritto di difesa.
- L'assenza o la cancellazione di parte di un file video non rileva come pregiudizio del diritto di difesa, salvo dimostrazione che quel materiale fosse essenziale e decisivo per la decisione.
- L'assoluzione su uno dei capi non implica automaticamente l'inattendibilità della persona offesa in relazione ad altri capi: la valutazione della credibilità può essere differenziata per ogni specifico fatto e richiede riscontri probatori specifici.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione delle doglianze sulla motivazione occorre dimostrare vizi specifici (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) che attengano ad aspetti essenziali e non la mera possibilità di una diversa lettura alternativa dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →