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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16504/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 6 marzo 2018, per il presupposto che il ricorrente avrebbe già usufruito due volte del beneficio in precedenti condanne (7/6/2011 e 10/2/2016). Il ricorrente deduce che la sentenza del 10/2/2016 non aveva in realtà lasciato in vigore la sospensione condizionale, avendo egli espiato la pena di 8 mesi in regime di affidamento in prova ai servizi sociali dal 14/3 al 13/11/2018; lamenta che il giudice dell'esecuzione non ha considerato questa specifica eccezione e ha motivato la revoca basandosi sull'assunto errato che la sentenza del 6/3/2018 costituisse la "terza" concessione del beneficio.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio, rilevando che il giudice di merito non aveva esaminato la memoria difensiva che documentava l'effettivo espiazione della pena riferita alla sentenza del 10/2/2016 e che occorre accertare se quella sospensione fosse stata effettivamente vigente o revocata. Il giudice dell'esecuzione dovrà ora valutare autonomamente la documentazione (compresi provvedimenti del Tribunale di sorveglianza e annotazioni del casellario) e applicare i principi di diritto indicati nella sentenza, colmando le carenze motivazionali precedenti.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen., comma 2

    Richiamato in relazione alla possibilità di revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte richiede verifica delle condizioni che consentono la revoca e del fatto se il giudice fosse a conoscenza delle precedenti concessioni/espiazioni.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti di durata delle pene sospendibili; la cumulazione delle sospensioni non può oltrepassare il limite previsto e tale profilo va valutato per verificare la legittimità delle sospensioni concesse.

  • art. 164 cod. pen.

    Regola l'effetto delle successive condanne con sospensione sulla revoca delle precedenti; la Corte ha rilevato che l'art. 164, comma 4, non può essere applicato automaticamente senza accertare se la seconda sospensione fosse effettivamente sussistente o fosse stata già revocata.

  • Sezioni Unite n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Principi richiamati in merito alla conoscibilità da parte del giudice delle condanne pregresse e agli effetti sul beneficio della sospensione; serve verificare cosa era noto al giudice nel momento della decisione.

  • Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019 (Petrucci)

    Principio consolidato secondo cui una condanna con pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca di una sospensione precedente solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di ulteriore condanna; ciò è rilevante per stabilire se la 'terza' concessione esistesse realmente.

Massime di principio

  • Il giudice che decide sulla revoca della sospensione condizionale deve accertare non solo l'esistenza formale di annotazioni nel casellario, ma anche la concreta vicenda esecutiva: se la pena indicata come sospesa sia stata effettivamente sospesa o invece espiata in misura diversa (es. affidamento in prova ai servizi sociali).
  • La sola presenza di una annotazione di sospensione nel certificato del casellario non esime il giudice dall'approfondire elementi documentali che dimostrino l'effettiva esecuzione o revoca del beneficio (provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, decreti esecutivi, documentazione di esecuzione).
  • Deve essere verificato il rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 163 c.p. ai fini della concedibilità cumulativa delle sospensioni; la violazione di tali limiti può giustificare la revoca del beneficio, ma occorre accertare se il giudice era a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti al momento della decisione.
  • Secondo la giurisprudenza consolidata, la successione di sospensioni e revoche produce effetti complessi: una seconda sospensione può influire sulla prima solo se la seconda è ancora suscettibile di revoca per effetto di altra condanna; pertanto il conteggio delle "concessioni" va fatto alla luce della storia esecutiva effettiva, non solo delle annotazioni.
  • In fase esecutiva il giudice deve motivare espressamente il rigetto delle eccezioni difensive che documentano l'effettiva espiazione della pena o la revoca precedente del beneficio; la mancata considerazione di tali argomentazioni può portare all'annullamento e al rinvio.

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