Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2194/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - del giudizio di non idoneità della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, di cui al provvedimento del 26 settembre 2025, codice ID 1905856, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso pubblico, per l’assunzione di 4617 Allievi Agenti della Polizia di Stato” ed escluso dal concorso, con la seguente motivazione “Alterazione del senso cromatico (Test di Farnsworth positivo) art. 3 comma 1 lett. c., del D.M. n. 198 del 30 giugno 2003”; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l’eventuale verbale di visita medica oculistica propedeutico e l’allegata cartella sanitaria; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del concorso pubblico, per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 14, comma 6, lettera e) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità: … e) senso cromatico e luminoso normale…”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, lett. c), nella parte in cui dispone che “i requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e dei commissari, sono i seguenti: (…) c. senso cromatico e luminoso normale (…)”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 14, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso. L’esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; quanto ai motivi aggiunti depositati il 26 febbraio 2026, - del decreto del 19 dicembre 2025, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito e dichiarato i vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025; - della graduatoria di merito della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

Giustizia amministrativa202513968

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica per alterazione del senso cromatico ed esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché la successiva graduatoria di merito impugnata con motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici, che lo aveva dichiarato non idoneo ed escluso dal concorso per avere riportato un test di Farnsworth positivo, qualificato come alterazione del senso cromatico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.m. n. 198/2003. Sono stati contestati anche gli atti e i verbali della visita medica, le modalità di accertamento, le disposizioni del bando relative al requisito del senso cromatico e luminoso normale, il d.m. n. 198/2003 e la previsione della definitività dei giudizi della Commissione. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria e la graduatoria di merito, chiedendo l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. In sede cautelare ha sostenuto l'illegittimità del giudizio di non idoneità e chiesto la sospensione degli atti impugnati. Il Tribunale aveva disposto una verificazione, alla quale il ricorrente ha partecipato con un proprio consulente tecnico; la verificazione ha confermato l'inidoneità rilevata in sede concorsuale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris, precisando che la valutazione è compiuta nella fase cautelare e resta impregiudicata ogni ulteriore verifica, anche istruttoria, propria del merito. La decisione si fonda soprattutto sull'esito della verificazione disposta con precedente ordinanza, che ha confermato l'inidoneità del ricorrente. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il consulente tecnico del ricorrente era presente alle operazioni e avrebbe potuto formulare rilievi, ma non risultano contestazioni verbalizzate sul loro svolgimento. Non è stata ravvisata, allo stato, una sufficiente probabilità di fondatezza delle censure tale da giustificare la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate, mentre la decisione sulle spese della verificazione è stata rinviata al merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata e respinta per insufficienza del fumus boni iuris.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.m. n. 198/2003

    senso cromatico e luminoso normale

    Individua il requisito di idoneità psicofisica richiesto per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato; il giudizio tecnico di non idoneità fondato sull'alterazione del senso cromatico è stato confermato, allo stato, dalla verificazione.

  • art. 14, comma 6, lett. e), del bando di concorso

    senso cromatico e luminoso normale

    Prevede il requisito del senso cromatico e luminoso normale a pena di inidoneità concorsuale.

  • art. 14, comma 8, del bando di concorso

    i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso

    Prevede la definitività dei giudizi della Commissione e l'effetto espulsivo del giudizio di non idoneità; la sua legittimità non è stata definitivamente decisa in questa fase.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la conferma dell'inidoneità psicofisica concorsuale da parte di una verificazione disposta dal giudice può escludere il sufficiente fumus boni iuris necessario per sospendere il provvedimento di esclusione, pur restando impregiudicata la decisione di merito.
  • Quando il giudice consente al candidato di partecipare alla verificazione con un proprio difensore e consulente tecnico, l'assenza di rilievi formalizzati dal consulente sulle modalità di svolgimento delle operazioni costituisce un elemento valutabile, nella fase cautelare, contro la contestazione della verificazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.