Sentenza n. 1069/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici che ha negato il seguito all’istanza di avvio del procedimento di valutazione e liquidazione dell’indennità di funzione e del compenso per i risultati della gestione
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente regionale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già nominato Commissario di una struttura regionale e rimasto in carica dal 13 novembre 2020 al 14 aprile 2022, ha chiesto alla Regione di avviare il procedimento previsto dall’art. 9 del contratto di lavoro per la quantificazione e liquidazione dell’indennità di funzione e del compenso per i risultati della gestione, previa valutazione dell’organo di direzione politica competente. L’istanza, presentata il 19 febbraio 2026, è rimasta seguita dalla nota assessoriale del 6 marzo 2026, con la quale l’Assessore ha affermato che non sarebbe stato possibile effettuare la valutazione perché l’incarico era stato svolto in un periodo anteriore all’assunzione della carica da parte dell’Assessore stesso e mancavano gli elementi necessari. Il ricorrente ha proposto in via principale azione ai sensi dell’art. 31 c.p.a. contro il silenzio e, in via subordinata, domanda di annullamento della nota. Ha dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo che l’Amministrazione fosse comunque tenuta a procedere alla valutazione prevista dal contratto e a definire il procedimento di liquidazione del compenso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda contro il silenzio, poiché la Regione aveva adottato una risposta espressa, sebbene negativa, con la nota del 6 marzo 2026. Ha invece accolto la domanda di annullamento della nota. Il giudice ha rilevato che l’Amministrazione non aveva contestato l’astratta applicabilità dell’art. 9 del contratto di lavoro, relativo all’indennità di funzione e di risultato spettante al Commissario secondo il trattamento dei dirigenti regionali apicali. La motivazione dell’atto era fondata esclusivamente sull’impossibilità dell’Assessore in carica di valutare un’attività svolta prima del suo insediamento. Tale ragione è stata ritenuta contraria al principio di continuità dell’azione amministrativa: l’organo politico competente deve esprimere la valutazione al momento della liquidazione del compenso, anche se la persona fisica che lo compone non era in carica durante lo svolgimento dell’incarico valutato. La valutazione deve essere effettuata sulla base di elementi oggettivi, quali bilanci, atti di spesa, atti programmatici e verifica degli obiettivi, reperibili nella documentazione amministrativa e acquisibili con la collaborazione degli uffici. La nota è stata pertanto annullata, con obbligo per l’Assessore competente di rendere la valutazione nel termine di legge decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La Regione è stata condannata alla rifusione delle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La norma è richiamata quale base dell’istanza volta a ottenere la conclusione espressa del procedimento.
art. 31 c.p.a.
L’azione contro il silenzio è inammissibile quando, prima della decisione, l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso, anche se negativo.
art. 9 del contratto di lavoro
La disposizione contrattuale è ritenuta astrattamente applicabile e prevede la quantificazione e liquidazione dell’indennità di funzione e del compenso per i risultati della gestione, previa valutazione dell’organo di direzione politica.
legge regionale Sardegna n. 14/1995
È richiamata quale fonte del potere dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici di indirizzo, controllo e vigilanza sulla struttura interessata.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è inammissibile quando l’Amministrazione abbia adottato, prima della decisione giudiziale, un provvedimento espresso sull’istanza, anche se di contenuto negativo; in tal caso la tutela deve essere eventualmente esercitata mediante impugnazione dell’atto espresso.
- In applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa, la valutazione dell’attività dirigenziale o commissariale preordinata alla liquidazione di un compenso deve essere effettuata dall’organo politico competente in carica al momento della liquidazione, anche se il titolare della carica non era in funzione durante il periodo oggetto di valutazione.
- L’avvicendamento delle persone fisiche negli organi politici non impedisce la valutazione di attività amministrative svolte anteriormente, quando tale valutazione possa essere compiuta sulla base di elementi oggettivi e documentali conservati dagli uffici dell’Amministrazione.
- L’organo politico competente non può negare la valutazione necessaria alla definizione del procedimento di liquidazione di un compenso limitandosi a richiamare la propria mancata presenza nel periodo oggetto di esame; deve acquisire e valutare la documentazione amministrativa rilevante, anche con l’ausilio degli uffici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1618/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 346/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 347/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 348/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1699/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →