Cassazione Civile, Ordinanza n. 10273/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione avverso un'esecuzione immobiliare pendente, sostenendo di avere usucapito la piena proprietà del cespite oggetto di pignoramento per averlo posseduto per oltre vent'anni. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che il rapporto iniziale con il bene derivasse da un contratto preliminare di compravendita e che, fino al rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. per prescrizione, il soggetto fosse solo detentore; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il possesso utile ad usucapionem e qualificato la situazione di fatto come mera detenzione. La resistente ha depositato controricorso; gli altri intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha aderito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, oltre a scontrarsi con la doppia conforme, mirasse in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, oltre a una somma ulteriore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alla somma in favore della cassa delle ammende; ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1140 c.c.
Richiamato come norma sulla nozione di possesso, ma la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole al ricorrente, ritenendo la censura volta a contestare un apprezzamento di fatto non riesaminabile in cassazione.
art. 1158 c.c.
Richiamato quale norma sull'usucapione ventennale; la Corte non ha ritenuto scrutinabile nel merito la doglianza sulla sussistenza del possesso utile ad usucapire.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame è stato ritenuto non deducibile nel caso di doppia conforme e comunque riferibile solo a un fatto storico decisivo, non a una richiesta di rivalutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel passaggio che distingue il fatto principale o secondario, oggetto di omesso esame, dalle questioni di merito e dalle risultanze istruttorie.
art. 380-bis c.p.c.
È stata condivisa la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi di tale norma, che aveva prospettato l'inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio ai sensi di tale rito accelerato.
art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato i commi terzo e quarto, condannando il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non può essere usato per sollecitare una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
- In presenza di "doppia conforme", la censura di omesso esame del fatto decisivo è preclusa quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base della medesima ricostruzione fattuale.
- La distinzione tra possesso e detenzione, ai fini dell'usucapione, implica accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale apprezzamento una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- La motivazione di merito è censurabile solo se affetta da totale apparenza o mancante del "minimo costituzionale"; se il percorso argomentativo è comprensibile e logicamente coerente, la Corte di cassazione non può riesaminare il convincimento del giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile in sede di legittimità, il soccombente può essere condannato alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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