Cassazione Civile, Ordinanza n. 21504/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava un passaggio su una strada di confine tra fondi. Il proprietario del terreno gravato sosteneva che non esistesse alcuna servitù di passaggio a favore dei fondi delle controparti e chiedeva che fosse accertata l'insussistenza del diritto di transito e che fosse ordinato di cessare l'uso indebito del terreno. Le controparti si difendevano sostenendo, da un lato, che il passaggio fosse stato acquistato per usucapione e, dall'altro, che comunque esso discendesse da precedenti accordi scritti e da un precedente provvedimento giudiziale. In primo grado la domanda attorea era stata respinta e il giudice aveva dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù pedonale e carrabile. In appello la decisione era stata confermata, con motivazione che richiamava sia una sentenza pretoriale precedente sia scritture private del 1991 e un atto notarile del 1995, ritenendo che il diritto di passaggio spettasse alle convenute e che il possesso fosse proseguito nel tempo fino al maturare dell'usucapione. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva, in sintesi: 1) violazione delle norme sulle servitù per avere la corte d'appello esteso il contenuto del titolo a fondi estranei e per avere, in modo contraddittorio, oscillato tra titolo e usucapione; 2) violazione delle norme sulla servitù e sulla comunione per avere applicato l'art. 1102 c.c. all'uso di una servitù di passaggio reciproca; 3) motivazione apparente sulla valutazione delle prove testimoniali, ritenute erroneamente idonee a dimostrare un possesso pacifico, continuo e ultraventennale; 4) violazione delle norme sull'usucapione e sulla successione nel possesso per avere escluso rilevanza all'animus possidendi dell'avente causa e ancorarlo solo al dante causa; 5) omesso esame di documenti che avrebbero mostrato l'esistenza di un uso del passaggio solo per concessione; 6) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che fino al 2001 il transito sarebbe stato limitato alle esigenze di manutenzione dei fondi. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi quattro motivi, qualificando la motivazione della sentenza d'appello come apparente e contraddittoria, perché non consentiva di comprendere se la servitù fosse stata riconosciuta per titolo, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, e perché non spiegava adeguatamente il ragionamento sulla portata del titolo, sull'applicazione dell'art. 1102 c.c., sull'esistenza del possesso utile ad usucapire e sulla successione nel possesso. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché la motivazione della sentenza di appello era ritenuta nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., essendo apparente e insanabilmente contraddittoria.
Norme richiamate
art. 1027 c.c.
richiamato in relazione alla nozione di servitù prediale e ai limiti del diritto di passaggio
art. 1063 c.c.
invocato per sostenere che il contenuto della servitù non può essere esteso oltre i fondi e i limiti risultanti dal titolo
art. 1065 c.c.
richiamato per censurare l'interpretazione estensiva del contenuto della servitù e l'aggravamento del diritto di passaggio
art. 1102 c.c.
richiamato per contestare l'applicazione delle regole sull'uso della cosa comune a una servitù di passaggio reciproca
art. 1140 c.c.
richiamato in relazione al possesso utile all'usucapione e all'animus possidendi
art. 1146 c.c.
richiamato in tema di successione nel possesso e continuità del possesso utile all'usucapione
art. 1158 c.c.
richiamato per il requisito del possesso ventennale utile all'usucapione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza d'appello è stata ritenuta nulla per motivazione apparente e contraddittoria
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi
art. 2697 c.c.
non espressamente discusso nella ratio decidendi, ma richiamato implicitamente nella cornice dei motivi sulla prova del possesso
Massime di principio
- In materia di servitù, il giudice di merito deve indicare con chiarezza il titolo giuridico su cui fonda l'esistenza del diritto (titolo negoziale, destinazione del padre di famiglia, usucapione), senza sovrapporre istituti diversi in modo da rendere incomprensibile il decisum.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il ragionamento decisorio non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, oppure quando contiene affermazioni tra loro irriducibilmente contraddittorie.
- Il contenuto di una servitù non può essere ampliato oltre i limiti risultanti dal titolo; un'interpretazione che attribuisca il passaggio anche a fondi o soggetti estranei richiede una base testuale chiara e non può essere ricavata in modo implicito in contrasto con il titolo.
- Nell'usucapione della servitù il possesso utile deve essere valutato alla luce dei requisiti richiesti dalla legge; la decisione deve spiegare perché il comportamento dei soggetti interessati integri un possesso pacifico, continuo e corrispondente all'esercizio del diritto reclamato per il tempo necessario.
- La successione nel possesso ai fini dell'usucapione richiede una verifica puntuale della continuità del possesso utile e non può essere risolta con un mero richiamo astratto alla successione nel rapporto senza confronto con i fatti allegati e provati.
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