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Sentenza

Sentenza del 21/03/2016 n. 1461 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

I.V.A. - Operazioni inesistenti - Obbligo di versamento dell'IVA da parte del soggetto passivo - Detrazione d'imposta - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA di operazioni ritenute inesistenti e la possibilità di applicare il regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991, nonché di detrarre l’IVA relativa. La sentenza afferma che, in presenza di operazioni inesistenti e di contabilità irregolare, il regime di favore non è applicabile. Ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, l’IVA indicata in fattura resta dovuta per l’intero importo, anche se l’operazione non è stata realmente effettuata. Tale obbligazione è considerata autonoma rispetto alla massa delle altre operazioni e non può essere compensata mediante la detrazione dell’IVA a monte prevista dall’art. 19 del medesimo decreto.

La decisione

La pretesa relativa all’IVA sulle operazioni inesistenti è stata ritenuta fondata: l’imposta indicata nelle fatture deve essere versata integralmente e non è consentita la detrazione dell’IVA a monte né l’applicazione del regime agevolato della legge n. 398/1991. Il testo non indica espressamente le parti processuali né il dispositivo formale, ma il principio applicato è sfavorevole al soggetto passivo che ha emesso o utilizzato le fatture relative a operazioni inesistenti.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    L’IVA esposta in una fattura per un’operazione inesistente resta dovuta per l’intero importo. L’obbligazione è autonoma rispetto alle altre operazioni del soggetto passivo e non può essere neutralizzata tramite la detrazione dell’IVA a monte.

  • Art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il meccanismo ordinario di detrazione dell’IVA a monte non opera per compensare l’imposta dovuta sulle fatture relative a operazioni inesistenti.

  • Legge n. 398/1991

    Il regime fiscale agevolato non è applicabile alle operazioni inesistenti, anche perché l’irregolarità della contabilità impedisce l’applicazione del regime di favore.

Massime di principio

  • Chi emette una fattura per un’operazione inesistente può essere tenuto a versare l’IVA indicata, anche se l’operazione non è stata realmente effettuata.
  • L’IVA dovuta sulle fatture per operazioni inesistenti non può essere compensata con l’IVA a monte relativa ad altre operazioni mediante il normale meccanismo di detrazione.
  • La contestazione di operazioni inesistenti può comportare sia conseguenze tributarie sia rilevanza penale, soprattutto per l’emissione di fatture false.
  • I regimi fiscali agevolati presuppongono una contabilità regolare e operazioni effettive; non possono essere invocati per neutralizzare gli effetti delle fatture inesistenti.
  • In una situazione analoga è essenziale dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, la regolarità della documentazione contabile e la coerenza dei pagamenti e delle prestazioni sottostanti.

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