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Sentenza

Sentenza del 07/03/2017 n. 204 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Riscossione - Cartella di pagamento - Natura di atto impositivo - Definizione bonaria ex art. 39, co. 12, d.l. n. 98/2011 - Esperibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La definizione bonaria è stata ritenuta esperibile anche in relazione alla cartella di pagamento. La cartella, infatti, può avere valenza impositiva e, proprio per tale ragione, è riconducibile agli atti impugnabili davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che il contribuente può avvalersi della procedura di definizione anche quando la pretesa è formalizzata mediante cartella esattoriale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di accedere alla definizione bonaria prevista dall’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 anche quando la pretesa tributaria è contenuta in una cartella esattoriale. Il punto centrale è stabilire se la cartella abbia natura meramente esecutiva oppure anche impositiva e, quindi, se rientri tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011

    La disposizione consente la definizione bonaria delle controversie secondo i presupposti previsti dalla norma; tale facoltà è stata ritenuta applicabile anche alle controversie relative a cartelle di pagamento con contenuto impositivo.

  • Art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992

    La norma individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. La cartella di pagamento, quando esprime una pretesa tributaria e non si limita a una funzione meramente esecutiva, rientra in tale categoria.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento non è necessariamente un atto meramente esecutivo: quando contiene o rende per la prima volta conoscibile la pretesa tributaria, può avere anche natura impositiva.
  • La natura sostanziale dell’atto prevale sulla sua denominazione formale: occorre verificare se la cartella incida concretamente sulla posizione fiscale del contribuente.
  • Se la cartella ha contenuto impositivo ed è quindi impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, può essere ammessa alle procedure di definizione agevolata o bonaria previste dalla legge, purché siano rispettati tutti gli ulteriori requisiti e i termini applicabili.
  • La possibilità di definizione non deriva automaticamente dalla semplice esistenza di una cartella: bisogna esaminare il contenuto dell’atto, l’origine della pretesa, la presenza o meno di un precedente avviso di accertamento e la disciplina temporale della procedura.

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