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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6338/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori dell'imputato hanno impugnato la sentenza di conferma della condanna per rapina e lesioni, deducendo, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. e art. 173 disp.att. c.p.p., motivazione carente e contraddittoria sui punti devoluti con l'atto di appello: mancanza di elementi indizianti dotati di gravità e travisamento del riconoscimento operato in sede d'indagine dal teste D'Angelo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono non deducibili in questa sede e in larga parte reiterativi. Ha ritenuto che non sussista il requisito della "doppia conforme" sul travisamento della prova né un macroscopico travisamento dei fatti; inoltre i giudici di merito hanno fornito motivazione adeguata considerando l'uso del ciclomotore intestato alla moglie e il riconoscimento testimoniale confermato in dibattimento. Perciò la sentenza impugnata è rimasta confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. e)

    Limita i motivi di ricorso per cassazione: contestazioni che attengono alla motivazione sono ammesse solo nei limiti previsti; la Corte ha ritenuto il motivo proposto non deducibile o reiterativo in questa fase.

  • art. 194 e ss. cod.proc.pen.

    Riguardano le regole sulla formazione e valutazione della prova: la Corte ha ritenuto che la valutazione degli elementi indizianti e del riconoscimento fosse adeguatamente motivata e non travisata in modo macroscopico.

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Regola il ricorso per cassazione; i difensori hanno richiamato tale norma nella formulazione del motivo, ma la Corte ha ritenuto la censura non ammissibile in questa sede.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sindaca direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo che ci sia un macroscopico travisamento della prova o la cosiddetta "doppia conforme" che giustifichi il controllo; motivi di fatto reiterativi o non deducibili in cassazione sono dichiarati inammissibili.
  • Il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in Cassazione quando vi è condanna sia in primo che in secondo grado e la valutazione probatoria dei giudici del merito risulta contraddittoria o in palese disaccordo con il compendio probatorio formato in contraddittorio.
  • I riconoscimenti effettuati in fase di indagine, se confermati in dibattimento, possono essere liberamente valutati dai giudici di merito e costituire elemento utile per la condanna, purché la motivazione sia adeguata e priva di contraddizioni logiche.
  • Le censure che attengono a questioni di fatto devono essere formulate in modo tale da rientrare nei limiti del sindacato di legittimità; altrimenti si rischia l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
  • Per redigere un ricorso in Cassazione efficace su questioni probatorie è importante dimostrare l'esistenza di un travisamento macroscopico o di altre violazioni di diritto precise e deducibili in questa sede, evitando riproposizioni meri di questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito.

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