Cassazione Penale, Sentenza n. 6338/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I difensori dell'imputato hanno impugnato la sentenza di conferma della condanna per rapina e lesioni, deducendo, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. e art. 173 disp.att. c.p.p., motivazione carente e contraddittoria sui punti devoluti con l'atto di appello: mancanza di elementi indizianti dotati di gravità e travisamento del riconoscimento operato in sede d'indagine dal teste D'Angelo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono non deducibili in questa sede e in larga parte reiterativi. Ha ritenuto che non sussista il requisito della "doppia conforme" sul travisamento della prova né un macroscopico travisamento dei fatti; inoltre i giudici di merito hanno fornito motivazione adeguata considerando l'uso del ciclomotore intestato alla moglie e il riconoscimento testimoniale confermato in dibattimento. Perciò la sentenza impugnata è rimasta confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. (lett. e)
Limita i motivi di ricorso per cassazione: contestazioni che attengono alla motivazione sono ammesse solo nei limiti previsti; la Corte ha ritenuto il motivo proposto non deducibile o reiterativo in questa fase.
art. 194 e ss. cod.proc.pen.
Riguardano le regole sulla formazione e valutazione della prova: la Corte ha ritenuto che la valutazione degli elementi indizianti e del riconoscimento fosse adeguatamente motivata e non travisata in modo macroscopico.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Regola il ricorso per cassazione; i difensori hanno richiamato tale norma nella formulazione del motivo, ma la Corte ha ritenuto la censura non ammissibile in questa sede.
art. 616 cod.proc.pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sindaca direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo che ci sia un macroscopico travisamento della prova o la cosiddetta "doppia conforme" che giustifichi il controllo; motivi di fatto reiterativi o non deducibili in cassazione sono dichiarati inammissibili.
- Il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in Cassazione quando vi è condanna sia in primo che in secondo grado e la valutazione probatoria dei giudici del merito risulta contraddittoria o in palese disaccordo con il compendio probatorio formato in contraddittorio.
- I riconoscimenti effettuati in fase di indagine, se confermati in dibattimento, possono essere liberamente valutati dai giudici di merito e costituire elemento utile per la condanna, purché la motivazione sia adeguata e priva di contraddizioni logiche.
- Le censure che attengono a questioni di fatto devono essere formulate in modo tale da rientrare nei limiti del sindacato di legittimità; altrimenti si rischia l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
- Per redigere un ricorso in Cassazione efficace su questioni probatorie è importante dimostrare l'esistenza di un travisamento macroscopico o di altre violazioni di diritto precise e deducibili in questa sede, evitando riproposizioni meri di questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito.
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