Sentenza n. 279/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. 34 del 03/06/2025 con la quale il Consiglio Regionale della Regione Molise ha approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; - della presupposta delibera di G.R. Molise n. 121 del 06/05/2025 con la quale è stata approvata la proposta del Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, disponendone la trasmissione al Consiglio Regionale per l'assunzione dei provvedimenti di competenza; - di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, conseguenziali e connessi, ivi compreso lo stesso Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; - nonché di tutti i verbali delle riunioni del Tavolo dei Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali per l'elaborazione del Piano Sociale Regionale 2025-2025, in particolare i verbali delle riunioni del 07/03/2025 e del 01/04/2025; - dei verbali delle riunioni del Gruppo Tecnico per l'elaborazione del Piano Sociale Regionale 2025-2025, in particolare il verbale della riunione del 14/04/2025; - delle note di convocazione delle riunioni dei predetti Gruppi; ed ogni ulteriore atto del procedimento, anche se qui non espressamente indicato; - per quanto di ragione della successiva delibera di G.R. Molise n. 179 del 20/06/2025 di proroga al 31/12/2025 dell'assetto organizzativo previsto dal precedente PSR 2020-2022; - della determina dirigenziale del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali n. 4288 del 21/07/2025; - della delibera di G.R. Molise n. 197 del 27/06/2025, di approvazione dello schema di avviso pubblico per titolo e colloquio per la formazione di un elenco di idonei al ruolo di Coordinatore d'Ambito e di Coordinatore Strategico; - della determinazione dirigenziale del Direttore Generale della Regione Molise n. 144 del 01/08/2025, di approvazione dell'avviso predetto, nonché l'avviso stesso allegato a quella determina; della delibera di G.R. Molise n. 275 del 27/08/2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Agnone il 3.12.2025 : - della determina del Direttore Generale della Regione Molise n. 218 del 11/10/2025 con la quale sono stati approvati gli elenchi definitivi dei candidati ammessi e non ammessi nella procedura di cui all’Avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato alla formazione degli elenchi degli idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico di cui al Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 144 del 1°/08/2025, e pubblicazione del calendario dei colloqui; - della determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 252 del 05/11/2025 di approvazione degli elenchi definitivi dei candidati idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico di cui al Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 144 del 1°/08/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 158131/2025 del 05/11/2025; - del verbale della riunione del 03/11/2025 del Tavolo Tecnico Operativo costituito con D.D. n. 4288 del 21/07/2025, prot. n. 519149/2025 del 03/11/2025; - della convocazione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale Alto Molise del 20/11/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 16154/2025 del 21/11/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 167324/2025 del 25/11/2025; - di tutti gli atti consequenziali, presupposti e connessi, anche se non conosciuti e qui espressamente non nominati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, con riduzione degli Ambiti Territoriali Sociali da sette a tre, nonché gli atti attuativi relativi alla selezione dei coordinatori d’Ambito e dei coordinatori strategici
Esito
Favorevole al resistente (regione)
La controversia
Il Comune di Agnone ha impugnato il Piano Sociale Regionale 2025-2027, il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, contestando soprattutto la scelta regionale di ridurre gli Ambiti Territoriali Sociali da sette a tre. Con un unico articolato motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge n. 328/2000, della legge regionale Molise n. 13/2014, della legge regionale n. 1/2016, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria e carenza motivazionale. In particolare, il Comune ha sostenuto che la Regione avrebbe omesso una necessaria e adeguata fase di consultazione, concertazione e coprogettazione con i Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli ATS e con i singoli enti locali; che l’accorpamento avrebbe prodotto un modello inefficiente, accorpando territori eterogenei e compromettendo la congruità del finanziamento dei servizi; e che la scelta sarebbe stata immotivatamente contraria all’assetto dei precedenti piani sociali, che prevedevano sette ATS. Con motivi aggiunti il Comune ha impugnato gli atti relativi agli elenchi dei candidati ammessi, non ammessi e idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e Coordinatore Strategico, deducendo gli stessi vizi e l’illegittimità derivata dagli atti originari.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondato l’unico motivo articolato. Ha anzitutto rilevato che il Comune non aveva interesse a dolersi del mancato coinvolgimento di soggetti diversi da sé e che la censura relativa alla propria partecipazione era generica, non indicando quali specifiche modalità partecipative sarebbero state necessarie né fondando la pretesa di un consenso vincolante di tutti i Comuni. Interpretando la legge n. 328/2000 e la legge regionale n. 13/2014, il Collegio ha affermato che la determinazione degli ATS spetta alla Regione e che le norme impongono forme di partecipazione e concertazione, ma non una specifica forma di intesa né il consenso degli enti locali. Ha ritenuto adeguato il coinvolgimento realizzato mediante il Gruppo tecnico, al quale erano stati invitati i Sindaci-Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli ATS esistenti e i relativi Coordinatori, nonché mediante ulteriori incontri e la possibilità di formulare osservazioni, poi valutate dalla Regione. Quanto alla scelta di ridurre gli ATS da sette a tre, il TAR l’ha qualificata come scelta organizzativa assistita da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di irragionevolezza o abnormità, non ravvisate nel caso concreto. La scelta è stata ritenuta coerente con il quadro normativo e con il Piano Sociale Nazionale, che promuovono la coincidenza degli ATS con i Distretti Sanitari e i Centri per l’Impiego, nonché adeguatamente motivata dalla D.G.R. n. 121/2025 con riferimento all’integrazione sociosanitaria e con il comparto del lavoro, al raggiungimento dei LEPS, al rafforzamento della capacità amministrativa, all’uniformità delle procedure, all’interoperabilità dei sistemi informativi e al coordinamento regionale. Le doglianze sull’inefficienza dell’accorpamento e sull’eterogeneità territoriale sono state considerate generiche e astratte, prive di concreti elementi dimostrativi di ricadute negative sui servizi, anche perché gli ATS sono strutture di coordinamento e l’accorpamento non incide sulle competenze degli enti locali. È stata inoltre ritenuta irrilevante la precedente mancata conformazione regionale alle indicazioni nazionali e inconferente la legge regionale n. 1/2016, concernente l’esercizio associato delle funzioni comunali. L’infondatezza degli atti originari ha comportato anche quella dei motivi aggiunti, proposti per gli stessi vizi e in via derivata. Spese compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, lett. a), l. 328/2000
determinazione, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete; nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari
La disposizione attribuisce alla Regione il compito di determinare gli ATS attraverso forme di concertazione, senza imporre una specifica forma di intesa o il consenso degli enti locali.
art. 6, comma 2, lett. d), l. 328/2000
partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali
La norma riconosce ai Comuni la partecipazione al procedimento, ma non configura un potere di veto o una necessaria condivisione della decisione regionale.
art. 3, commi 2 e 3, l. 328/2000
concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali; possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
La concertazione costituisce un principio di cooperazione istituzionale; la legge non impone il ricorso a una specifica forma di accordo, che è invece previsto come facoltà.
art. 11, comma 1, l.r. Molise 13/2014
Il Piano sociale regionale individua, sulla base dell'omogeneità territoriale, gli Ambiti territoriali sociali e ne definisce l'assetto istituzionale e organizzativo
La legge regionale rimette al Piano Sociale Regionale l'individuazione degli ATS e la definizione del loro assetto.
art. 13, commi 2, lett. a), e 3, l.r. Molise 13/2014
individuazione degli Ambiti territoriali sociali e del loro assetto istituzionale e organizzativo; la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto con gli enti locali
La competenza a individuare gli ATS spetta alla Regione, che deve assicurare strumenti di concertazione e confronto, senza che sia prescritta una specifica procedura consensuale.
art. 26, commi 1, lett. a), 2 e 3, l.r. Molise 13/2014
Il Piano sociale regionale definisce: a) l'individuazione, sulla base dell'omogeneità territoriale, degli Ambiti territoriali sociali e il relativo assetto istituzionale e organizzativo; la Giunta regionale, attuate le procedure di concertazione, adotta la proposta; il Consiglio regionale approva il Piano sociale regionale
La procedura di approvazione del PSR richiede l'attuazione di procedure di concertazione, ma conserva alla Regione la competenza decisionale sull'individuazione degli ATS.
art. 3 l. 241/1990
Il difetto di motivazione dedotto è stato escluso perché la D.G.R. n. 121/2025 esponeva le ragioni dell'accorpamento degli ATS.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non è stato ritenuto violato, non emergendo irragionevolezza o abnormità nella scelta organizzativa regionale.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie difensive in vista dell'udienza pubblica.
Massime di principio
- La competenza a individuare gli Ambiti Territoriali Sociali e a definirne l’assetto istituzionale e organizzativo spetta alla Regione nell’ambito della pianificazione sociale regionale; la partecipazione degli enti locali prevista dalla normativa statale e regionale non si traduce, salvo specifica previsione normativa, in un diritto di veto o nella necessità del consenso di tutti i Comuni interessati.
- Le disposizioni che impongono forme di concertazione tra Regione ed enti locali richiedono un coinvolgimento effettivo e non meramente formale, ma non prescrivono necessariamente una specifica procedura, un accordo vincolante o la partecipazione individuale di ogni ente locale, purché siano coinvolti soggetti istituzionalmente rappresentativi e sia consentita la formulazione di osservazioni.
- Una scelta regionale di riorganizzazione e accorpamento degli Ambiti Territoriali Sociali costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica e organizzativa; il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica di manifesta irragionevolezza, abnormità, travisamento o difetto di istruttoria, senza poter sostituire la valutazione amministrativa con una diversa opzione organizzativa.
- La scelta di uniformare il numero o la delimitazione degli Ambiti Territoriali Sociali a quelli dei Distretti Sanitari e dei Centri per l’Impiego è legittima quando risulta coerente con la normativa di settore e con la pianificazione nazionale e sia sorretta da una motivazione riferita, tra l’altro, all’integrazione sociosanitaria, al coordinamento con le politiche del lavoro, al raggiungimento dei LEPS e al rafforzamento della capacità amministrativa.
- Le censure di inefficienza dell’accorpamento di strutture territoriali sono inammissibili o infondate se formulate in termini generici e astratti, senza indicare concrete ricadute negative sui servizi né dimostrare che l’accorpamento incida sulle competenze sostanziali degli enti locali o comprometta effettivamente la qualità e l’accessibilità delle prestazioni.
- La precedente adozione di un diverso assetto organizzativo non impedisce alla Regione di modificarlo successivamente per adeguarsi al quadro normativo e alle indicazioni nazionali, né rende di per sé illegittima la nuova scelta.
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