Sentenza n. 780/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - della nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 18.10.2022 dell’informazione antimafia interdittiva; - della comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 18.10.2022 dell’informazione antimafia interdittiva; - della comunicazione di risoluzione contrattuale prot. n. -OMISSIS- del Fondo -OMISSIS- - -OMISSIS-; - dei verbali del Comitato Interforze, del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e relazioni della D.I.A. e di tutti gli atti presupposti e conseguenti e relativamente ai quali è stata avanzata istanza di accesso agli atti in data 13.12.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva, comunicazione di risoluzione di un contratto di finanziamento e restituzione della somma finanziata
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto e, per invalidità derivata, la comunicazione con cui il soggetto finanziatore ha disposto la risoluzione del contratto e la restituzione di euro 30.400,00. Ha dedotto eccesso di potere, violazione degli artt. 67, 84 e 91 d.lgs. 159/2011 e difetto di motivazione, sostenendo che gli elementi raccolti non fossero idonei a dimostrare tentativi di infiltrazione mafiosa. In particolare, ha valorizzato la risalenza nel tempo della sorveglianza speciale e della confisca disposte nei confronti del coniuge dell'ex amministratrice, le assoluzioni intervenute in alcuni procedimenti penali, l'interruzione dei rapporti con soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata, l'assenza di ulteriori indagini dal 2011, il mero rapporto di parentela con un esponente mafioso e l'avvenuta cessione delle quote sociali prima dell'adozione dell'interdittiva. Ha negato l'esistenza di cointeressenze economiche o di una regia familiare. Nel corso del giudizio è stato riferito che la società era stata successivamente ammessa per due anni al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis d.lgs. 159/2011.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ribadito che l'interdittiva antimafia è una misura preventiva e non sanzionatoria, fondata sulla logica dell'anticipazione della soglia di difesa sociale; essa non richiede una condanna penale definitiva né è esclusa da assoluzioni o proscioglimenti, potendo fondarsi su elementi sintomatici e indiziari, anche risalenti, purché specifici e obiettivamente rivelatori di possibili collegamenti con la criminalità organizzata. La valutazione prefettizia è ampiamente discrezionale, ma il giudice può verificare pienamente i fatti posti a base dell'atto e la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi, secondo un criterio probabilistico. Il mero rapporto di parentela non è sufficiente da solo, ma può assumere rilievo se inserito in un quadro complessivo idoneo a far ritenere probabile il condizionamento dell'impresa. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto adeguato e attuale il quadro indiziario, composto dai procedimenti penali e di prevenzione riguardanti il coniuge dell'ex amministratrice, dai suoi rapporti familiari con soggetti ritenuti contigui alla 'ndrangheta, dalla confisca subita insieme alla coniuge e dal repentino trasferimento dell'intero pacchetto societario, avvenuto contestualmente all'attivazione del contraddittorio prefettizio. Tali elementi, valutati complessivamente e non atomisticamente, rendevano verosimile che la cessione fosse diretta a elidere le implicazioni del rapporto coniugale e che le decisioni societarie potessero essere indirettamente influenzate dalla consorteria criminale. La successiva ammissione al controllo giudiziario non ha comportato l'illegittimità dell'interdittiva. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 67 d.lgs. 159/2011
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011
“eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”
La fattispecie interdittiva può essere integrata da un quadro di elementi indiziari sintomatici del pericolo di condizionamento mafioso, senza necessità di un accertamento penale definitivo.
art. 91 d.lgs. 159/2011
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la decisione lo considera nel quadro della disciplina dell'informazione antimafia, senza enunciare una distinta regola interpretativa.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
L'attivazione del contraddittorio procedimentale è stata valorizzata temporalmente per valutare la cessione delle quote sociali e la possibile finalità elusiva del trasferimento.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
La successiva ammissione dell'impresa al controllo giudiziario è riportata come elemento processuale, senza incidere sulla legittimità dell'interdittiva valutata al momento della sua adozione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- L'informazione antimafia interdittiva è una misura preventiva e non sanzionatoria, diretta ad anticipare la soglia di tutela contro il rischio di infiltrazione mafiosa nei rapporti con la pubblica amministrazione; pertanto non richiede una condanna penale definitiva né è esclusa da assoluzioni o proscioglimenti.
- L'interdittiva può essere legittimamente fondata su un quadro complessivo di elementi sintomatici e indiziari, anche risalenti nel tempo, purché specifici, obiettivi e idonei a sostenere, secondo il criterio del più probabile che non, una prognosi attuale di possibile condizionamento mafioso.
- Il mero rapporto di parentela con soggetti collegati alla criminalità organizzata non basta, da solo, a fondare l'interdittiva; tuttavia può assumere rilievo quando, insieme ad altri elementi concreti, renda verosimile una conduzione familiare dell'impresa o un'influenza indiretta sulle sue decisioni.
- La valutazione prefettizia sul rischio di infiltrazione mafiosa è espressione di ampia discrezionalità, ma è sindacabile dal giudice amministrativo mediante pieno accesso ai fatti e verifica della ragionevolezza, logicità e proporzionalità della prognosi inferenziale.
- Il repentino trasferimento delle quote societarie, se contestuale all'attivazione del contraddittorio prefettizio e inserito in un più ampio quadro di rapporti familiari e di prevenzione, può essere valutato quale elemento sintomatico di una finalità elusiva e non è necessariamente idoneo a neutralizzare il rischio di infiltrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →