Sentenza n. 2519/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione quanto al ricorso n. 6387 del 2025: della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2025, n. 4443, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 6386 del 2025: della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2025, n. 4442, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenze del Consiglio di Stato che avevano respinto gli appelli contro le decisioni del TAR relative alla non accettazione, da parte della Provincia, delle garanzie finanziarie per la chiusura, bonifica e gestione post-operativa di due discariche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto due ricorsi per revocazione, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, deducendo un unico motivo articolato in due asseriti errori di fatto revocatori. In primo luogo, ha sostenuto che le sentenze revocande avrebbero omesso di considerare l’impossibilità oggettiva di ottenere dalle banche o dalle compagnie assicurative garanzie aventi le caratteristiche richieste dalla Provincia, in ragione dell’elevato rischio dell’operazione. In alternativa, ha prospettato che il giudice avrebbe erroneamente supposto la disponibilità del mercato a rilasciare tali garanzie. In secondo luogo, ha contestato la valutazione del verbale del Gruppo di Lavoro del 7 marzo 2018 e della nota provinciale del 17 dicembre 2019, deducendo che tali atti, nel riferirsi al frazionamento delle garanzie in periodi quinquennali e al loro rinnovo, non prevedevano espressamente meccanismi di escussione o sanzioni. La Provincia ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dei ricorsi, chiedendo anche la condanna per lite temeraria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ricostruito i presupposti dell’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., precisando che esso deve derivare da una pura errata percezione materiale degli atti processuali, riguardare un fatto non controverso, non essere stato oggetto di espressa decisione ed essere decisivo per la pronuncia; deve inoltre risultare immediatamente e semplicemente rilevabile. La prima censura è stata ritenuta inammissibile perché la dedotta difficoltà di reperire le garanzie non era né dimostrata né un fatto non controverso: era stata, anzi, contestata dalla Provincia sia nel giudizio revocatorio sia nel precedente giudizio di appello. La censura è stata inoltre ritenuta priva di adeguata allegazione e prova del nesso causale tra l’asserita omissione e la decisione. La seconda censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione delle argomentazioni e dei documenti già esaminati nel giudizio di appello, configurando eventualmente un errore di giudizio e non una svista percettiva. Il giudice ha ribadito che la mancata esplicita valorizzazione di ogni singolo documento non integra errore revocatorio, salvo il caso di totale omissione di esame di una censura, chiaramente desumibile dalla sentenza, distinta dal semplice difetto di motivazione. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente nei confronti della Provincia, liquidate in 6.000 euro oltre accessori; nulla è stato liquidato in favore delle altre amministrazioni, che non avevano svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
“salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile”
La revocazione delle sentenze amministrative è ammessa nei casi e secondo le modalità previste dal codice di procedura civile.
art. 395, n. 4, c.p.c.
“la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”
L’errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione materiale degli atti, relativa a un fatto non controverso, non espressamente deciso e decisivo per la pronuncia; non comprende gli errori di valutazione o interpretazione delle risultanze processuali.
art. 26 c.p.a.
Richiamato dalla Provincia per la richiesta di condanna per lite temeraria, ma non applicato nel dispositivo.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una pura svista percettiva sul contenuto materiale degli atti o documenti del processo, tale da far ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato.
- Non integra errore di fatto revocatorio l’erroneo, incompleto o non condiviso apprezzamento delle risultanze processuali, né l’asserita anomalia del percorso logico mediante il quale il giudice ha interpretato e valutato i documenti: tali doglianze configurano, al più, errori di giudizio e non possono trasformare la revocazione in un ulteriore grado di merito.
- Il fatto la cui omessa percezione è denunciata deve essere non controverso tra le parti; quando la circostanza era stata specificamente contestata nel giudizio, la sua mancata considerazione non può integrare errore revocatorio.
- L’errore revocatorio deve essere immediatamente rilevabile e decisivo, con la necessità di allegare e dimostrare il nesso causale tra la supposta falsa percezione e il contenuto della decisione.
- La mancata esplicita menzione o valorizzazione di ogni singolo documento non integra, di per sé, errore revocatorio, essendo sufficiente che la sentenza abbia esaminato il motivo nella sua portata sostanziale; l’omessa pronuncia può rilevare solo in presenza di una totale e oggettivamente evidente mancanza di esame della censura, non quando si deduca soltanto un difetto di motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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