Cassazione Civile, Ordinanza n. 17638/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta dalla banca originaria, poi proseguita dalla cessionaria del credito, contro tre atti di costituzione di fondo patrimoniale posti in essere da alcuni fideiussori della società debitrice. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la revocatoria per mancata produzione dell'annotazione dell'atto di matrimonio. La Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo revocabili gli atti di costituzione dei fondi patrimoniali e condannando gli appellati alle spese. I ricorrenti hanno proposto undici motivi di cassazione, contestando: l'ammissibilità dell'appello; la necessità dell'opponibilità dell'atto per agire in revocatoria; la liquidazione delle spese; la qualificazione formale dei contratti di mutuo e delle fideiussioni; la mancata applicazione della disciplina consumeristica; la mancata applicazione degli artt. 1938 e 1956 c.c. e dei doveri informativi della banca; la mancata declaratoria di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.; la nullità dei mutui per difetto di causa in concreto perché diretti a rifinanziare debiti pregressi; la nullità/parziale nullità delle fideiussioni per intesa anticoncorrenziale a valle dello schema ABI; infine, la sussistenza dell'eventus damni e il difetto di legittimazione passiva di coniugi e figli. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, confermando l'impostazione della Corte territoriale.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sull'art. 348-bis c.p.c., sull'opponibilità del fondo patrimoniale, sulle spese, sulla non applicabilità dell'art. 1341 c.c. nei termini dedotti, sulla qualifica di consumatori, sugli artt. 1938, 1956 e 1957 c.c., sulla pretesa nullità dei mutui per carenza di causa, sulla nullità antitrust delle fideiussioni e sull'eventus damni. Ha inoltre confermato la legittimazione passiva delle coniugi e l'assenza di litisconsorzio necessario dei figli. Ne è derivata la conferma della revocatoria degli atti di costituzione dei fondi patrimoniali e della condanna alle spese. Alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per novità o per mancato confronto con la ratio decidendi, altri infondati nel merito.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
La scelta del giudice d'appello di definire il gravame nel merito rende assorbita e non autonomamente censurabile la mancata adozione dell'inammissibilità per manifesta infondatezza.
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria richiede credito, atto dispositivo, eventus damni e scientia damni; non è richiesto che l'atto sia già opponibile al creditore al momento della domanda.
art. 162 c.c.
La disciplina dell'opponibilità delle convenzioni matrimoniali non trasforma l'opponibilità in presupposto dell'azione revocatoria.
art. 100 c.p.c.
La mancanza di opponibilità del fondo patrimoniale non determina carenza di interesse ad agire nella revocatoria.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in via difensiva dai ricorrenti, ma non decisivo ai fini del rigetto.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in via difensiva dai ricorrenti, ma non decisivo ai fini del rigetto.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova resta a carico di chi invoca l'eccezione o la nullità; per l'eventus damni i costituenti del fondo devono provare l'assenza di pregiudizio.
art. 1341 c.c.
La censura sulla vessatorietà è inammissibile se non investe tutte le rationes decidendi e se le clausole risultano frutto di trattativa o comunque inserite in un assetto non unilaterale.
art. 1337 c.c.
La violazione di regole di comportamento non coincide con una causa di invalidità del contratto.
art. 1374 c.c.
Richiamato per sostenere doveri integrativi di correttezza, ma non idoneo da solo a fondare la nullità del contratto.
art. 1375 c.c.
La violazione della buona fede può integrare inadempimento o responsabilità, ma non determina automaticamente nullità negoziale.
D.Lgs. n. 206/2005
La qualità di consumatore del fideiussore va valutata con riferimento al contratto di fideiussione e alle concrete connessioni funzionali con la società garantita.
artt. 1938 e 1956 c.c.
Le norme sulla fideiussione per obbligazioni future e sulla liberazione del fideiussore non si applicano quando la garanzia è prestata contestualmente all'erogazione del credito e, comunque, la liberazione richiede prova di un pregiudizio giuridico concreto.
art. 1957 c.c.
La deduzione è inammissibile se nuova in cassazione; in ogni caso occorre provare che la fideiussione fosse correlata alla scadenza dell'obbligazione principale e non al suo integrale adempimento.
art. 1418 c.c.
La nullità del mutuo per difetto di causa in concreto non è configurabile quando l'operazione realizza un effettivo finanziamento e una ristrutturazione del debito.
art. 1421 c.c.
La rilevabilità officiosa della nullità è limitata ai fatti già allegati e non consente nuove indagini fattuali in cassazione.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990
Le fideiussioni a valle di un'intesa anticoncorrenziale possono essere nulle solo nei limiti delle clausole che riproducano lo schema vietato e se i relativi fatti siano specificamente allegati e dimostrati.
art. 1419 c.c.
È possibile la nullità parziale delle fideiussioni a valle, con conservazione del resto del contratto salvo prova di una diversa volontà delle parti o dell'interdipendenza delle clausole.
art. 1955 c.c.
La liberazione del fideiussore richiede la prova della perdita del diritto di surrogazione o regresso, non bastando il mero aggravamento economico della posizione del debitore principale.
art. 1949 c.c.
La perdita del diritto di surrogazione è il pregiudizio giuridico rilevante ai fini della liberazione del fideiussore.
art. 1950 c.c.
La perdita del diritto di regresso è il pregiudizio giuridico rilevante ai fini della liberazione del fideiussore.
art. 167 c.c.
Il fondo patrimoniale impone un vincolo di destinazione su beni per i bisogni della famiglia, ma non sottrae in assoluto i beni alla tutela revocatoria dei creditori.
art. 170 c.c.
L'opponibilità del fondo limita l'esecuzione sui beni per debiti estranei ai bisogni della famiglia, ma non impedisce l'azione revocatoria ordinaria.
art. 2740 c.c.
Il fondo patrimoniale non elide il principio della responsabilità patrimoniale generica, ma introduce un regime speciale e limitato.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e la loro quantificazione entro i limiti tabellari è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Massime di principio
- L'opponibilità di un fondo patrimoniale ai terzi non costituisce presupposto dell'azione revocatoria ordinaria: la revocatoria può essere esercitata anche contro atti non ancora annotati, perché mira a rendere l'atto inefficace verso il creditore e non a contestarne la validità inter partes.
- La costituzione di un fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito revocabile, quando sia provata la conoscenza del pregiudizio da parte del disponente e l'atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
- Ai fini dell'eventus damni non è necessario che il debitore sia integralmente spossessato o insolvente: basta un pericolo attuale e futuro di insoddisfazione, valutato in modo prognostico; anche la presenza di ipoteche sul bene non esclude di per sé il pregiudizio.
- La violazione di doveri di comportamento della banca, inclusi doveri di buona fede e informazione, non comporta automaticamente la nullità del contratto: occorre distinguere tra invalidità del negozio e responsabilità/inadempimento.
- Per la qualità di consumatore del fideiussore occorre guardare al contratto di garanzia e alle concrete connessioni funzionali con la società garantita; la partecipazione alla gestione societaria o un collegamento funzionale con l'impresa esclude la tutela consumeristica.
- La liberazione del fideiussore per fatto del creditore richiede la prova di un pregiudizio giuridico concreto, consistente nella perdita di surrogazione o regresso, e non la sola maggiore difficoltà di recupero.
- La nullità delle fideiussioni 'a valle' di un'intesa anticoncorrenziale richiede specifica allegazione delle clausole coincidenti con lo schema vietato e del nesso temporale e materiale con l'intesa accertata; il giudice non può colmare d'ufficio la carenza di allegazioni fattuali.
- La revocatoria del mutuo ipotecario usato per ristrutturare debiti pregressi è compatibile con la validità del mutuo, perché il mutuo fondiario non è mutuo di scopo; l'eventuale operazione in frode o pregiudizievole può incidere sulla revocabilità, non sulla nullità del contratto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17515/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17516/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17517/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17518/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17519/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17520/2025 del 30/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →