Cassazione Civile, Ordinanza n. 21246/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010 nei confronti di un'associazione non riconosciuta, per omessa presentazione della dichiarazione annuale e conseguente determinazione induttiva dei ricavi. Il ricorrente, indicato come coobbligato dell'associazione, ha impugnato gli atti insieme all'ente; la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello dell'associazione e ha accolto solo in parte quello del ricorrente, escludendone la responsabilità per il 2008 e 2009, ma confermandola per il 2010 in base alla ritenuta esistenza di elementi indiziari della sua gestione dell'ente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 5 TUIR e dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, assumendo che il giudizio dovesse essere deciso nel litisconsorzio necessario tra associazione e associati che avevano agito in suo nome e per suo conto; 2) violazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente affermato la sua responsabilità solidale nonostante la cessazione dalla carica di legale rappresentante dal 30/06/2010. L'Agenzia delle entrate ha resistito e proposto ricorso incidentale con cinque motivi, contestando, tra l'altro, l'estensione soggettiva del giudizio, l'ultrapetizione, la tardività originaria dei ricorsi e la valutazione della prova circa la gestione dell'associazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente agli anni d'imposta 2008 e 2009 per intervenuta definizione della lite ai sensi della normativa di definizione agevolata richiamata in atti. Per l'anno d'imposta 2010 ha rigettato il ricorso principale: ha ritenuto infondato il motivo sul litisconsorzio necessario, affermando che tra associazione non riconosciuta e persona che ha agito in suo nome e per conto non sussiste litisconsorzio necessario, trattandosi di obbligazioni solidali distinte e scindibili. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la responsabilità del ricorrente non sulla sola carica formale di legale rappresentante, ma sulla contestata attività di gestione dell'associazione anche oltre la cessazione formale della carica. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato sopravvenutamente inammissibile per difetto di interesse, essendo venuto meno l'interesse a coltivarlo per gli anni 2008 e 2009 e risultando la vittoria dell'Amministrazione sull'anno 2010. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese relative al procedimento sull'anno 2010 e al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La disciplina del reddito per trasparenza richiamata dal ricorrente è stata ritenuta non applicabile alle associazioni non riconosciute, perché per queste non opera un'imputazione del reddito agli associati analoga a quella propria delle società di persone.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato invocato per sostenere il litisconsorzio necessario, ma la Corte ha escluso che fosse configurabile nel rapporto tra associazione non riconosciuta e soggetto che abbia agito per essa.
art. 38 cod. civ.
È stata ritenuta fonte di responsabilità solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta; la responsabilità può fondarsi sulla concreta gestione dell'ente e non soltanto sulla qualifica formale di legale rappresentante.
art. 2909 cod. civ.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'estensione soggettiva del giudicato/partecipazione al giudizio nei diversi avvisi di accertamento.
artt. 75, 81 e 83 cod. proc. civ.
Richiamati nel ricorso incidentale in relazione alla legittimazione e rappresentanza processuale della parte.
art. 112 cod. proc. civ.
Invocato per dedurre ultrapetizione, ma senza incidere sull'esito finale per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale.
artt. 1 e 6, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamati per contestare l'ammissibilità degli originari ricorsi in relazione all'istanza di adesione.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel ricorso incidentale per la questione della tempestività del ricorso tributario.
art. 297 cod. civ.
Richiamato nel ricorso incidentale nel quadro della prova della responsabilità solidale connessa alla gestione dell'associazione.
art. 360 cod. proc. civ.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 1, comma 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Norma sulla definizione agevolata della controversia richiamata per dichiarare l'estinzione del giudizio in relazione agli anni 2008 e 2009.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni tributarie riferite a un'associazione non riconosciuta e alle persone che hanno agito in suo nome e per suo conto, non si configura un litisconsorzio necessario: i rapporti passivi restano distinti, seppure connessi, e il processo può scindersi.
- La responsabilità ex art. 38 c.c. delle persone che hanno agito per un'associazione non riconosciuta non dipende solo dalla carica formale di legale rappresentante, ma può fondarsi sulla concreta attività di gestione o ingerenza nell'ente, ove allegata e provata dall'Amministrazione e non smentita dall'interessato.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non confronta la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una diversa ricostruzione del decisum.
- La definizione agevolata della lite relativa a singoli periodi d'imposta determina l'estinzione parziale del giudizio e fa venir meno l'interesse alle censure incidentali riferite a quei capi.
- La disciplina della trasparenza reddituale propria delle società di persone non è automaticamente estensibile alle associazioni non riconosciute, per le quali opera invece il distinto meccanismo della responsabilità solidale di chi ha agito per l'ente.
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