Cassazione Penale, Sentenza n. 6587/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio dell'iPhone del ricorrente, disposto nell'ambito di indagini per reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione per mancanza di specificazione del rapporto di pertinenzialità, di adeguatezza e di proporzionalità tra finalità probatorie e privazione della disponibilità esclusiva dei dati del telefono; 2) illegittima acquisizione integrale e indiscriminata di tutti i dati con ampia estensione cronologica (anni di contenuti) senza delimitazione oggettiva e temporale né indicazione dei criteri di selezione; 3) divieto di finalità esplorativa e necessità che il provvedimento indichi perimetrazione temporale e oggetto delle informazioni da acquisire; 4) violazione del giudicato cautelare per reiterazione del sequestro, atteso che un precedente decreto era stato annullato dal riesame per difetto di motivazione e quindi il bene sarebbe dovuto tornare nella disponibilità del ricorrente; richiesta alternativa di acquisizione di una copia forense e restituzione del telefono.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la reiterazione del sequestro quando il precedente decreto è stato annullato per vizi di motivazione formale, essendo possibile un nuovo decreto autonomo se emergono nuovi elementi di indagine. Ha inoltre ritenuto soddisfacente la motivazione del nuovo decreto: il giudice a quo ha indicato finalità probatorie, il reato ipotizzato, il nesso di pertinenzialità tra telefono e reati di spaccio (contatti con clienti/fornitori) e i criteri di selezione cronologica e contenutistica (indagine circoscritta al 2023-2024). La Corte ha escluso violazione del principio di proporzionalità e ha osservato che, non essendo espletata la perizia informatica, non risultano ancora concluse le attività tecnico-scientifiche che consentirebbero la richiesta di restituzione. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale riguardante i reati in materia di stupefacenti cui si riferiscono le indagini che giustificano il sequestro probatorio.
Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016 (Capasso)
Principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve contenere motivazione specifica sulla finalità probatoria, indicazione del reato di cui sussiste il fumus e le ragioni di pertinenzialità della cosa sequestrata.
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Conferma degli obblighi motivazionali del decreto di sequestro e della portata della pertinenzialità degli oggetti oggetto di vincolo probatorio.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.3 n.15125 del 28/03/2024; Sez.3 n.29975 del 08/05/2014; Sez.6 n.43213 del 27/10/2010)
Assunto secondo cui l'annullamento di un decreto di sequestro per difetto di motivazione non costituisce giudicato cautelare che impedisca l'adozione di un nuovo provvedimento qualora emergano nuovi elementi o il primo sia viziato sul piano formale.
Giurisprudenza su pertinenzialità e corpo di reato (es. Sez.4 n.2622/11 del 17/11/2010; Sez.6 n.1506 del 07/04/1997; Sez.6 n.14411 del 05/03/2009)
Criteri interpretativi che ampliano la nozione di pertinenzialità includendo oggetti indirettamente utili all'accertamento (identificazione, movente, ante/post factum) e la possibilità di sequestrare strumenti usati per organizzare l'attività illecita.
Massime di principio
- L'annullamento di un decreto di sequestro per carenza motivazionale non impedisce, di per sé, l'adozione di un nuovo sequestro sullo stesso bene se emergono nuovi elementi di indagine o se il precedente provvedimento era viziato per ragioni formali.
- Il telefono cellulare può legittimamente essere considerato pertinenziale rispetto a reati di spaccio quando risulti che è stato impiegato per contatti con clienti o fornitori: pertinenzialità non richiede relazione immediata ma anche utilità indiretta all'accertamento.
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica e intelligente: finalità probatorie, reato ipotizzato, ragioni della pertinenzialità e, se possibile, criteri temporali e contenutistici di selezione del materiale richiesto.
- La proporzionalità si valuta confrontando l'interesse probatorio con il sacrificio per l'interessato; una delimitazione temporale e criterio di selezione rafforzano la legittimità, ma l'esistenza di indizi concreti riferibili a specifici periodi (es. 2023-2024) può rendere adeguata l'iniziativa cautelare.
- In presenza di acquisizione di dispositivi contenenti dati personali, è prassi e buona tutela richiedere l'estrazione di una copia forense e la tempestiva restituzione della copia o del dispositivo per i dati non rilevanti una volta completati gli accertamenti; finché la perizia non è conclusa, la restituzione può essere differita.
- Per impugnare efficacemente un sequestro su apparecchi digitali conviene contestare specificamente la mancanza di perimetrazione temporale/oggettiva, chiedere l'adozione o la verifica della copia forense, e dimostrare l'assenza di nuovi elementi giustificativi in caso di reiterazione.
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