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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30209/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Una società era convenuta in un giudizio di revocatoria ordinaria promosso dall’ente della riscossione contro una compravendita immobiliare stipulata nel 2008 tra una società venditrice e la medesima società ricorrente, avente ad oggetto varie particelle di terreno. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d’appello l’aveva accolta. In Cassazione la società acquirente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la falsa applicazione dell’art. 2901, terzo comma, c.c., sostenendo che la vendita costituiva un atto dispositivo compiuto per adempiere un debito scaduto e che tale eccezione era stata tempestivamente sollevata; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 2901, primo comma, c.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., contestando sia l’anteriorità del credito della riscossione rispetto alla vendita, sia la sussistenza dell’eventus damni, sia la gravità, precisione e concordanza degli indizi utilizzati per la prova presuntiva dell’elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la verifica se la vendita fosse l’unico mezzo per reperire liquidità e soddisfare un debito scaduto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha respinto o dichiarato inammissibili le censure del secondo motivo: ha confermato che i crediti tributari sorgono ex lege al verificarsi del presupposto impositivo e quindi possono essere anteriori all’atto dispositivo anche se accertati o iscritti a ruolo successivamente; ha ribadito che l’eventus damni è valutazione di fatto; ha giudicato generica e non ammissibile la critica alla valutazione presuntiva compiuta dalla corte territoriale. Conseguentemente, la sentenza d’appello che aveva accolto la revocatoria è rimasta ferma, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria richiede la verifica dell’anteriorità del credito e dell’eventus damni; l’atto di adempimento di un debito scaduto è sottratto alla revocatoria solo se costituisce l’unico mezzo per reperire la liquidità necessaria all’adempimento. Il sorgere del credito tributario avviene ex lege al verificarsi del presupposto impositivo.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi dell’eccezione di esenzione dalla revocatoria grava su chi la invoca.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere valutate unitariamente dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza e la loro apprezzabilità è rimessa al giudice di merito.

  • art. 175 c.p.c.

    Il giudice deve evitare attività processuali inutili e formalità superflue in funzione della ragionevole durata del processo.

  • art. 127 c.p.c.

    La gestione del processo deve essere orientata alla sollecita definizione e al rispetto effettivo del contraddittorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza nei termini previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In materia di revocatoria ordinaria, l’eccezione di irrivocabilità dell’atto compiuto in adempimento di un debito scaduto è configurabile solo se l’alienazione sia dimostrata come unico mezzo utile per procurare la liquidità necessaria al pagamento del debito; tale verifica è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Ai fini dell’azione revocatoria proposta dal creditore pubblico, il credito tributario deve considerarsi anteriore all’atto dispositivo quando il presupposto impositivo si sia verificato prima dell’atto, anche se l’accertamento o l’iscrizione a ruolo siano successivi.
  • La sussistenza dell’eventus damni è giudizio di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
  • La prova per presunzioni richiede una valutazione complessiva e non atomistica degli indizi; la censura in cassazione deve confrontarsi con l’intero ragionamento presuntivo del giudice di merito e non limitarsi a proporre letture alternative dei fatti.
  • Quando il ricorso per cassazione è prima facie infondato o inammissibile, la Corte può evitare adempimenti processuali ulteriori o integrazioni del contraddittorio non utili alla decisione, in coerenza con la ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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