Sentenza n. 624/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna - sede di Bologna (sezione seconda) n. 36/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere e improcedibile il ricorso, compensando le spese
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa conduttrice)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato in primo grado un’ordinanza comunale di rimozione relativa a opere edilizie abusive, sostenendo la propria estraneità alla realizzazione di un box in metallo e vetro e alla demolizione di tramezzature interne, nonché la propria estraneità a lavori riferiti a un’unità immobiliare diversa da quella condotta. Aveva invece dichiarato espressamente di prestare acquiescenza alla parte dell’ordinanza riguardante le insegne esterne, per le quali aveva riconosciuto la mancata richiesta di rinnovo dell’autorizzazione originaria. Nel corso del giudizio il Comune aveva ritirato in autotutela il provvedimento relativamente al box e alle tramezzature. Il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per tali opere e improcedibile il ricorso quanto alle insegne, compensando le spese per una ritenuta soccombenza virtuale solo parziale del Comune. In appello la società ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e l’erroneità della motivazione, sostenendo che non poteva esserle attribuita alcuna soccombenza, neppure virtuale, riguardo alle insegne, poiché aveva rinunciato a contestarle sin dal ricorso introduttivo e non nel corso del giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla regolazione delle spese. Ha ritenuto erronea la compensazione, poiché la società aveva prestato acquiescenza alle contestazioni relative alle insegne già nel ricorso introduttivo e non aveva mai instaurato una controversia su tale parte dell’ordinanza. Di conseguenza, non poteva configurarsi nei suoi confronti alcuna soccombenza, nemmeno virtuale: vi era stato un leale riconoscimento della fondatezza della contestazione amministrativa. La soccombenza virtuale era quindi integralmente imputabile al Comune con riferimento alle opere interne, rispetto alle quali l’amministrazione aveva ritirato l’atto pur essendo già stata posta in condizione di riconoscere l’estraneità della società. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese del primo grado, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori, e quelle del grado d’appello, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese richiede una corretta individuazione della soccombenza, anche virtuale; non può essere fondata su una soccombenza del privato rispetto a una parte dell’atto mai contestata in giudizio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle opere oggetto del successivo ritiro in autotutela.
Massime di principio
- La parte che, già con il ricorso introduttivo, dichiara di prestare acquiescenza a una specifica parte del provvedimento impugnato e non la contesta non può essere considerata soccombente, neppure virtualmente, rispetto a quella parte, perché su di essa non si è instaurata alcuna controversia.
- Quando l’amministrazione ritira in autotutela il provvedimento nella parte effettivamente contestata dal ricorrente, la soccombenza virtuale ai fini delle spese deve essere valutata considerando la fondatezza originaria della domanda e la condotta delle parti; l’acquiescenza a una diversa parte dell’atto non determina una reciproca soccombenza.
- La compensazione delle spese non è giustificata dalla mera presenza di una parte dell’atto non contestata dal ricorrente: occorre individuare una soccombenza effettiva o virtuale riferibile a una controversia realmente instaurata e poi definita.
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