Cassazione Penale, Sentenza n. 32260/2024 del 08/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 24/11/2023 che confermava la condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 44, lett. b), d.P.R. 6/6/2001 n. 380 (realizzazione di opere edilizie abusive: trasformazione di garage/cantina in locale abitativo). Le censure contestavano la carenza motivazionale e l'attribuzione della condotta al ricorrente, la qualificazione dei lavori (manutenzione vs trasformazione), il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), dello stato di necessità (art. 54 c.p.), la prescrizione del reato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria con esame dell'imputato, la mancata applicazione delle pene sostitutive (art. 20-bis c.p.) e dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p., nonché il mancato riconoscimento di attenuanti generiche, dei cosiddetti doppi benefici e di una pena in misura minima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la responsabilità e la condanna inflitta in primo grado e in appello (30 giorni di arresto e ammenda di 10.000 euro, con incremento pecuniario secondo il d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003). La decisione di merito è stata ritenuta sorretta da motivazione solida: gli elementi fotografici e istruttori dimostravano il mutamento di destinazione d'uso (realizzazione di cucina/soggiorno e bagno, impianti, apertura nel solaio, sostituzione porta basculante con porta d'ingresso) e l'incidenza sul carico urbanistico; la disponibilità di fatto dell'immobile da parte del ricorrente (moglie trovata in loco, istanza di regolarizzazione e domicilio elettivo) legittimavano l'attribuzione dell'opera al ricorrente; l'eventuale tenuità e lo stato di necessità sono stati esclusi per la pregnante offensività e l'assenza del requisito di inevitabilità; la prescrizione non è stata riconosciuta avendo la Corte fatto decorrere il dies a quo dalla data del sopralluogo/accertamento (6/12/2018); la richiesta di pene sostitutive è stata negata per il concreto rischio di recidiva e la mancanza di segni di ravvedimento; infine è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La Corte ha qualificato le opere come trasformazione edilizio-urbanistica con mutamento di destinazione d'uso (garage/cantina in locale abitativo) soggetta a permesso di costruire; la realizzazione di impianti, servizi igienici, apertura nel solaio e modifica della porta indicano opere non riconducibili a mera manutenzione.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa: le dimensioni, la consistenza e la finalità abitativa dell'intervento determinano una offensività non minima e un danno rilevante all'assetto del territorio.
art. 54 cod. pen.
Lo stato di necessità non è stato riconosciuto: mancava documentazione probatoria e, in materia di abusivismo edilizio, di norma non è configurabile per difetto del requisito dell'inevitabilità del pericolo.
art. 20-bis cod. pen.
Le pene sostitutive possono essere negate se ritenute inadeguate a prevenire il rischio di recidive; la Corte ha ritenuto che il presidio detentivo fosse necessario alla luce delle modalità del reato e del profilo del condannato.
art. 545-bis cod. proc. pen.
La contestazione procedurale relativa all'avviso ex art. 545-bis è stata considerata assorbita dalle valutazioni sulle pene sostitutive e non ha determinato vizio idoneo a riformare la sentenza.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile senza colpa della parte, opera l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.
d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326
prevede che le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 44 siano incrementate del cento per cento
Applicazione della norma per rideterminare l'ammenda e confermare la misura pecuniaria inflitta.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: le valutazioni sui fatti e sulle prove (fotografie, sopralluoghi, dichiarazioni, documentazione comunale) sono di competenza dei giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio logico o motivazionale grave.
- La trasformazione di un locale accessorio (garage/cantina) in spazio abitativo è normalmente qualificata come mutamento di destinazione d'uso e come intervento edilizio rilevante, richiedendo titolo edilizio (permesso di costruire); elementi come impianti, servizi igienici, aperture e sostituzione della porta sono indici decisivi.
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando l'opera ha dimensioni, consistenza o finalità tali da produrre un danno significativo al territorio o al carico urbanistico.
- Lo stato di necessità (art. 54) è difficilmente riconoscibile in casi di abusivismo edilizio salvo che non sia provata l'inevitabilità del pericolo e l'assenza di alternative ragionevoli; la mera difficoltà economica non è sufficiente.
- La decorrenza della prescrizione, nelle vicende di abusivismo, può essere fissata alla data dell'accertamento/controllo quando non sussistono elementi documentali certi che attestino una data di completamento anteriore affidabile.
- Le pene sostitutive possono essere negate se il giudice ritiene che non siano idonee a prevenire la recidiva; la valutazione tiene conto del profilo personale del condannato, della gravità dell'opera e dei segni di ravvedimento.
- Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria con l'esame dell'imputato è necessario indicare con precisione quale elemento nuovo e decisivo l'esame apporterebbe; affermazioni generiche non giustificano la rinnovazione.
- È determinante produrre documentazione probatoria (fotografie, istanze comunali, documenti di domicilio, fatture) per contrastare efficacemente l'accertamento in materia di abusi edilizi.
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