Ordinanza n. 286/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento ricorso avverso daspo emesso da Questura di pescara
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO emesso dalla Questura di Pescara
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO contestando, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'attendibilità della sua identificazione quale autore della condotta consistente nell'accensione di un fumogeno. La Questura ha collegato al ricorrente la persona ripresa mentre accendeva il fumogeno e quella successivamente vista uscire dal tornello, identificata mediante l'abbinamento tra documento e orario di passaggio. Il giudice ha rilevato che la precedente sospensione di un DASPO emesso dalla Questura di Arezzo non rendeva, in prospettiva meramente probabilistica, plausibile che il ricorrente fosse stato identificato per errore per la seconda volta, a distanza di circa nove mesi e in relazione a condotte analoghe. Tuttavia, la qualità delle immagini depositate non consentiva di verificare l'attendibilità delle modalità identificative né di riscontrare, con il livello probatorio richiesto nel giudizio, la corrispondenza tra l'autore della condotta ripreso dalle immagini, la persona uscita dal tornello e il ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha disposto un supplemento istruttorio a carico della Questura di Pescara. L'amministrazione dovrà depositare entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza una relazione dettagliata sulle modalità di identificazione del ricorrente e sui passaggi logici che hanno condotto all'attribuzione della condotta. La relazione dovrà essere corredata da immagini idonee, a colori, non sfocate, recanti attestazione o registrazione documentata di data e orario, dalle eventuali relazioni degli agenti operanti, da ogni ulteriore documentazione utile, incluse sommarie informazioni testimoniali o altre informazioni acquisite, nonché dal filmato delle telecamere ove disponibile. Il deposito è subordinato al nulla osta dell'autorità giudiziaria ordinaria procedente nel parallelo procedimento penale e deve avvenire nei limiti da questa consentiti. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione fonda un provvedimento di DASPO sull'identificazione del soggetto autore di una condotta illecita ripresa da sistemi di videosorveglianza, il giudice deve poter verificare, sulla base di elementi documentali sufficientemente chiari, la continuità identificativa tra la persona ripresa, quella sottoposta ai controlli e il destinatario della misura.
- La mera improbabilità statistica di un'erronea identificazione reiterata non sostituisce la prova concreta della corrispondenza tra il soggetto ripreso mentre commette la condotta contestata e il destinatario del DASPO.
- Quando la documentazione fotografica depositata non consente di verificare l'attendibilità dell'identificazione, il giudice può ordinare all'amministrazione di produrre una relazione dettagliata sui passaggi logici dell'identificazione, immagini e filmati idonei, nonché gli ulteriori atti disponibili, nel rispetto del nulla osta e dei limiti stabiliti dall'autorità giudiziaria procedente in un parallelo procedimento penale.
Come è indicizzato
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