Sentenza n. 13672/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per non idoneità psico-fisica, fondata su un asserito deficit uditivo; sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, inclusi il verbale della commissione medica, la disciplina regolamentare dei requisiti uditivi e la graduatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco, disposta a seguito del verbale della commissione medica che aveva rilevato una soglia audiometrica superiore a 25 decibel per ciascun orecchio, calcolata sulla media delle frequenze 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Ha dedotto la falsa applicazione del d.m. n. 166/2019 e della lex specialis, la violazione degli obblighi di motivazione, trasparenza e imparzialità, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, arbitrarietà e irrazionalità. Ha contestato l’attendibilità degli esami audiometrici svolti dall’amministrazione e la taratura degli strumenti utilizzati, richiamando un diverso esito di esami effettuati presso una struttura sanitaria privata accreditata e la precedente idoneità riconosciuta dall’amministrazione quale vigile volontario. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione presso la Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare, che ha accertato valori uditivi conformi ai limiti regolamentari sia sulle frequenze basse sia su quelle alte.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione, disponendo la definitiva ammissione del ricorrente, senza riserva, alle ulteriori fasi della procedura concorsuale. Il giudice ha applicato il requisito previsto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 166/2019, che richiede una soglia non superiore a 25 decibel per ciascun orecchio, calcolata come media delle frequenze 500, 1000, 2000 e 3000 Hz, e una soglia non superiore a 45 decibel sulle frequenze 4000, 6000 e 8000 Hz. La documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente e la verificazione giudiziale hanno concordemente accertato il rispetto di tali limiti. Il TAR ha precisato che la verificazione non può sostituire la valutazione medico-tecnica spettante all’amministrazione, ma può dimostrare l’inattendibilità del giudizio concorsuale quando evidenzi un travisamento dei fatti, l’erroneità della metodologia o l’inaffidabilità degli strumenti utilizzati. Nel caso concreto, la verificazione, unitamente alla documentazione sanitaria privata, ha corroborato l’erroneità della valutazione della commissione medica. Ha inoltre rilevato che l’amministrazione non aveva prodotto i valori analitici rilevati durante la visita del 5 marzo 2025, limitandosi ad affermare il superamento della soglia di 25 decibel, né aveva adeguatamente confutato gli esiti degli altri accertamenti. Tale carenza ha inciso negativamente sull’assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla pubblica amministrazione. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre le spese di verificazione, liquidate in 500 euro, sono state poste a carico dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lettera f), d.m. 4 novembre 2019, n. 166
soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l’uso delle protesi acustiche
Il possesso dei limiti uditivi regolamentari costituisce requisito di idoneità per l’assunzione nei ruoli dei vigili del fuoco; nel caso concreto la verificazione e la documentazione sanitaria hanno dimostrato il rispetto dei limiti.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il giudizio di esclusione è stato censurato anche per difetto di motivazione; il TAR ha valorizzato l’assenza dei valori audiometrici analitici rilevati dall’amministrazione.
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il giudizio amministrativo di idoneità deve essere coerente con i principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa.
art. 19 c.p.a.
La verificazione è stata disposta per accertare il possesso del requisito uditivo e l’attendibilità del precedente giudizio medico concorsuale.
art. 66 c.p.a.
La verificazione ha costituito lo strumento istruttorio per accertare i parametri audiometrici rilevanti ai fini della decisione.
art. 30 c.p.a.
Il ricorrente aveva formulato anche una domanda risarcitoria in forma specifica e per equivalente, ma la sentenza ha definito la controversia mediante l’annullamento dell’esclusione e l’ammissione definitiva alla procedura.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità sono stati richiamati tra i parametri di legittimità dell’azione amministrativa contestata.
Massime di principio
- In presenza di un giudizio medico di non idoneità espresso in una procedura concorsuale, una verificazione giudiziale difforme può assumere rilievo quando dimostri il travisamento dei fatti, l’inaffidabilità della metodologia o degli strumenti utilizzati, oppure un’errata interpretazione dei risultati degli accertamenti.
- La verificazione giudiziale non si sostituisce alla valutazione medico-tecnica riservata alla commissione amministrativa, ma può dimostrare l’inattendibilità del giudizio concorsuale e il vizio della funzione amministrativa derivante da una incompleta o erronea rappresentazione dei fatti.
- Quando l’amministrazione fonda l’esclusione su un accertamento sanitario, deve rendere disponibili gli elementi tecnici essenziali posti a base del giudizio, inclusi, ove rilevanti, i valori analitici rilevati; la mera attestazione del superamento di una soglia può risultare insufficiente se adeguatamente contestata e smentita da ulteriori accertamenti.
- La convergenza tra documentazione sanitaria di parte e verificazione disposta dal giudice, unita all’assenza di una specifica confutazione amministrativa, può dimostrare l’erroneità dei presupposti fattuali dell’esclusione e imporne l’annullamento.
- L’accertamento del possesso del requisito sanitario previsto dalla disciplina concorsuale deve essere effettuato applicando puntualmente i parametri tecnici stabiliti dal regolamento, senza che un giudizio medico non adeguatamente documentato possa prevalere su risultanze istruttorie concordanti di segno contrario.
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