Sentenza n. 4047/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'esecuzione della sentenza n. 710/2025 del 1° aprile 2025 del Tribunale di Torre Annunziata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 710/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, recante condanna al pagamento di 1.500 euro mediante emissione della carta del docente, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il mancato adempimento, nonostante il passaggio in giudicato, della sentenza n. 710/2025 del Tribunale di Torre Annunziata. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente 1.500 euro mediante emissione di buono elettronico (carta del docente), oltre accessori e spese di giudizio. È stata quindi chiesta l'adozione degli ordini necessari all'esecuzione, con fissazione di un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata l'inerzia dell'amministrazione e ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza civile nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore della ricorrente, della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua il Responsabile della DGOSV, operante nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, quale soggetto nominabile commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine giudiziale di provvedere entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- La costituzione dell'amministrazione con un atto meramente formale, in assenza di elementi ostativi all'esecuzione del giudicato, non impedisce l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
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