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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2295/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due motivi: 1) vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 189, comma 6, C.d.S., deducendo che dai fatti emergeva che si era fermato, fatto identificare e concordato l'allontanamento con i presenti; 2) mancata motivazione circa l'inammissibilità o l'esclusione della parte civile, sostenendo che l'indennizzo già corrisposto in primo grado avrebbe dovuto rendere superflua la sua partecipazione in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile perché consisteva in una mera diversa valutazione del materiale probatorio (vietata in sede di legittimità). Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile: una volta validamente costituita, la parte civile mantiene interesse a partecipare ai gradi successivi anche se il danno è stato risarcito, perché l'esito dell'impugnazione incide sulla responsabilità penale e quindi sul risarcimento e sulle spese. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    La norma relativa alle lesioni personali è richiamata in relazione ai capi d'imputazione di primo grado; la Cassazione non riesamina la sussistenza dei fatti che hanno retto la condanna per tale capo, rilevando che le censure probatorie sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    La norma che sanziona la condotta in tema di circolazione stradale con conseguenze lesive è stata ritenuta applicabile dalla Corte d'appello; la Cassazione ha escluso la possibilità di annullare la valutazione della prova che ha portato a tale conclusione, considerata questione di merito.

  • art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/1992

    Richiamata nel primo grado (assoluzione per il comma 7 nel primo grado); non oggetto di riforma in cassazione nel ricorso proposto.

  • Principio giurisprudenziale dell'immanenza della costituzione di parte civile (Sez. 5, n. 41167 del 9.7.2014, Panatta; Sez. 3, n. 22138 del 9.12.2016)

    La Corte ha ribadito che la costituzione della parte civile, validamente effettuata in primo grado, ha efficacia nei gradi successivi e non necessita di rinnovazione; la parte civile mantiene interesse a partecipare anche se il danno è stato risarcito e la Corte d'appello ha correttamente rifiutato la sua esclusione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del materiale probatorio: censure che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili per vizio di motivazione.
  • La costituzione di parte civile, se valida in primo grado, rimane efficace nei gradi successivi (principio di immanenza); il risarcimento del danno in primo grado non elimina l'interesse della parte civile a partecipare all'appello.
  • Se si intende contestare la permanenza della parte civile o la rilevanza del risarcimento già pagato, la contestazione deve essere fondata su questioni di diritto o su profili procedurali idonei per il giudizio di legittimità, non su mera rivalutazione dei fatti.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'assolvimento delle spese processuali e può comportare l'applicazione di sanzioni a carico del ricorrente (es. versamento alla Cassa delle Ammende).
  • Nelle cause relative a reati stradali, argomentazioni relative al fermarsi o meno del conducente sono fattuali e devono essere trattate nei gradi di merito; in cassazione si può contestare l'interpretazione normativa o vizi formali/di motivazione non riferibili alla rivalutazione delle prove.

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