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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26943/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto con due motivi: (1) errore materiale/percettivo nella sentenza di cassazione che, dopo aver dichiarato estinto per prescrizione il reato di minacce (capo B), aveva sottratto dalla pena complessiva solo un mese di reclusione ma non aveva detratto l'aumento di €200,00 di multa applicato per continuazione; (2) omissione della valutazione della missiva del 21/07/2015, dalla quale il ricorrente deduceva che il reato di appropriazione indebita si era consumato in quella data (e non il 6/10/2015), con conseguente intervenuta prescrizione anche di tale reato.

La decisione

Parziale accoglimento: il primo motivo è accolto come errore percettivo/materiale e la pena è rideterminata sottraendo i €200,00 di multa indebitamente omessi, riducendo la pena pecuniaria da €1.000,00 a €800,00 e la reclusione complessiva a 2 mesi. Il secondo motivo è respinto: la censura sostanzialmente richiedeva una rivalutazione di fatto (momento di consumazione) non ammissibile in questa sede; quindi la condanna per appropriazione indebita è confermata e non dichiarata prescritta. La sentenza di cassazione è revocata limitatamente alla determinazione della pena e sostituita dalla nuova rideterminazione.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.: la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore

    autorizza la Corte a correggere immediatamente errori di fatto o materiali nella decisione impugnata e, se del caso, a rideterminare la pena senza procedere necessariamente a una nuova udienza o a un rinnovato giudizio

Massime di principio

  • Se la Corte dichiara estinto per prescrizione un capo che comportava aumenti sia di pena detentiva sia di pena pecuniaria per continuazione, entrambi gli incrementi devono essere eliminati dalla pena complessiva; l'omissione di una detrazione di natura meramente materiale può essere corretta.
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto è idoneo a sanare errori materiali o percettivi (ad es. omissioni numeriche o di calcolo) ma non a rinnovare la valutazione di fatti o di prova già decisi: non è ammessa in questa sede una rivalutazione del merito probatorio.
  • Documenti che incidono sulla data di consumazione del reato devono essere prodotti e valorizzati nei termini e nei gradi processuali opportuni; introdurre per la prima volta questioni di fatto in sede di legittimità è inammissibile.
  • Quando l'errore è manifestamente materiale, la Corte può applicare l'art. 625-bis, comma 4, rideterminando direttamente la pena senza necessità di nuova udienza o rinnovazione del giudizio.
  • Se la questione riguarda valutazioni giuridiche o interpretazioni complesse dei fatti, la relativa censura non è sindacabile tramite ricorso per errore di fatto.

Testo integrale

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