Sentenza n. 739/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di somme retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 2.943,02, a titolo di retribuzione e rateo di tredicesima mensilità per quattro ore settimanali eccedenti l'orario d'obbligo, relative al servizio svolto dal 12 settembre 2022 al 31 marzo 2023. La sentenza era passata in giudicato, come risultante dall'attestazione prevista dall'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stata notificata all'Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che il Ministero avesse adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contrastato la pretesa documentata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza al pagamento delle somme risultanti dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori di legge, degli eventuali oneri di registrazione, delle spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e degli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti e secondo la misura e decorrenza stabilite dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, ma ne consente il soddisfacimento secondo quanto risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne l'esatta misura. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri civilistici applicabili; i conteggi della parte creditrice non vincolano l'Amministrazione al di là di quanto previsto dal titolo e dalla legge.
art. 1283 c.c.
È richiamato quale parametro per la verifica della misura e decorrenza degli interessi dovuti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato per la debenza del contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario richiede un titolo passato in giudicato, notificato all'amministrazione e non adempiuto; per le obbligazioni pecuniarie dello Stato deve inoltre essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce né ridetermina autonomamente il diritto di credito riconosciuto dal titolo, ma assicura il soddisfacimento del diritto nella dimensione risultante dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non sono definitivamente vincolanti per l'amministrazione debitrice: l'importo deve essere verificato secondo il titolo, la legge e i parametri civilistici applicabili, inclusi quelli sulla misura e decorrenza degli interessi.
- In caso di accertata inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso autonomo quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico designato e riguarda attività proprie della gestione della spesa pubblica.
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