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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28113/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un atto di rettifica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2012 e dalla successiva cartella di pagamento, impugnati dalla contribuente e accolti in primo grado. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Tuttavia la CTR, nel regolare le spese di entrambi i gradi, le aveva compensate sul rilievo che la parte appellata si fosse avvalsa della difesa personale ex art. 86 c.p.c. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 86, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la difesa personale dell'avvocato non può costituire ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali, poiché non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e non esclude il diritto alla liquidazione secondo soccombenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'esercizio della facoltà di difesa personale da parte di un avvocato non muta la natura professionale dell'attività difensiva e non impedisce la liquidazione delle spese in suo favore secondo le regole della soccombenza. Poiché la CTR aveva compensato le spese sulla base di un motivo giuridicamente inconferente, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la regolazione delle spese e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    La facoltà dell'avvocato di difendersi personalmente non elimina la natura professionale dell'attività svolta e non costituisce, di per sé, ragione per negare o compensare le spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la parte vittoriosa ha diritto alla loro liquidazione secondo le regole ordinarie.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede una valida giustificazione; non è legittima se fondata sulla sola difesa personale dell'avvocato vittorioso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di censura utilizzato per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 36 d.P.R. n. 600/1973

    Costituisce il provvedimento fiscale impugnato all'origine della lite, oggetto di rettifica della dichiarazione dei redditi.

Massime di principio

  • La circostanza che un avvocato abbia scelto di difendersi personalmente non incide sulla natura professionale dell'attività difensiva da lui svolta nel processo.
  • La difesa personale dell'avvocato non costituisce, di per sé, una ragione idonea a derogare al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese.
  • La compensazione delle spese processuali deve poggiare su una motivazione giuridicamente pertinente e non su elementi estranei al regime legale delle spese.
  • In presenza di una statuizione sulle spese fondata su un criterio erroneo, la sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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