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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9471/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ricorse per cassazione deducendo la nullità della sentenza per l'illegittima espunzione dalla cancelleria della memoria depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., sostenendo che quella memoria, volta a spiegare il senso di alcuni sms prodotti dalla difesa dell'imputato e a chiarire la reale volontà del calciatore circa il conferimento di una procura, era stata erroneamente considerata come atto dichiarativo a firma della difesa e quindi illegittimamente esclusa dal dibattimento. La censura prospettava che l'omessa acquisizione e valutazione della memoria avesse compress o il diritto di difesa e potuto incidere sulla valutazione della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che, pur avendo la Corte d'appello commesso un errore di qualificazione (considerando la memoria come atto difensivo e non come produzione della parte civile), tale errore non determina automaticamente la nullità della decisione. Secondo la Corte, la memoria contestata non avrebbe potuto modificare in modo decisivo la valutazione complessiva delle prove operata dai giudici di merito: dalle risultanze processuali emergeva che il calciatore, pur mostrando iniziale ritrosia, aveva comunque dato seguito al rapporto con il Piccioli e sottoscritto l'incarico. Inoltre la Corte ha ricordato il principio consolidato secondo cui l'omessa valutazione di memorie difensive non è di per sé causa di nullità ma può limitarsi a rilevare profili di correttezza e congruità della motivazione; in sede di legittimità non è possibile riesaminare i fatti e riformulare una diversa valutazione delle risultanze processuali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 121 cod. proc. pen.

    facoltà della parte di depositare memorie "in ogni stato e grado del procedimento"

    La Corte rileva che l'art. 121 attribuisce alla parte la facoltà di produrre memorie in ogni stato e grado; nel caso specifico la memoria era effettivamente a firma della parte e quindi teoricamente ammissibile. Tuttavia l'omessa acquisizione o valutazione della memoria non costituisce automaticamente causa di nullità del provvedimento, salvo dimostrare che la mancata considerazione abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa in modo determinante.

  • Orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione

    l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere invocata in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, salvo che le memorie non risultino nuove, rilevanti e non ripetitive

    La Corte richiama principi consolidati secondo cui l'eventuale omissione di valutazione di memorie incide sulla correttezza della motivazione ma non determina automaticamente nullità; inoltre la Corte di legittimità non può rinnovare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.

Massime di principio

  • La memoria depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. può essere prodotta dalla parte in qualsiasi stato e grado; il giudice deve valutarla, ma la sua omissione non determina automaticamente la nullità della decisione.
  • Per far valere in cassazione l'omessa valutazione di una memoria occorre dimostrare che la mancata considerazione abbia effettivamente inciso sul diritto di difesa in modo determinante (ossia che la memoria conteneva elementi nuovi, rilevanti e non meramente ripetitivi).
  • In sede di legittimità non è possibile riesaminare i fatti o riformulare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito: il controllo si limita a questioni di diritto e a vizii procedurali che determinino nullità o violazione tale da incidere sul giusto processo.
  • Se si teme la perdita o l'omissione di documenti utili, conviene farli verbalizzare e acquisire formalmente nel processo in fase dibattimentale (richiedere l'acquisizione agli atti, indicare espressamente l'autore della memoria e chiederne la presa in considerazione), non limitandosi a depositi che possano poi essere visti come atto endoprocessuale contestabile.
  • Quando si impugna per omissione di valutazione, occorre indicare con precisione perché il contenuto della memoria sarebbe stato decisivo, dimostrando l'effettivo nesso causale tra omissione e pregiudizio alla decisione.

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