Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37505/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Trani relativo al reato di lesioni colpose in seguito a sinistro stradale. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per manifesta illogicità, nonché violazione del principio del contraddittorio (richiamando l'art.17 D.Lgs. 274/2000), sostenendo che il giudice non avrebbe dimostrato di aver esaminato le difese e le argomentazioni dell'opponente prima di disporre l'archiviazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La decisione evidenzia che il giudice di pace può decidere senza udienza camerale se ritiene infondata la notitia criminis o i motivi di opposizione; tuttavia, anche in mancanza di udienza il giudice deve valutare le ragioni dell'opponente. Dopo le modifiche introdotte dalla legge 103/2017, il rimedio tipico contro il decreto di archiviazione è il reclamo al Tribunale nei casi di nullità individuati dall'art.410-bis c.p.p. Nel caso di specie non è stata riscontrata alcuna nullità: risulta che l'opposizione era stata proposta e richiamata nel provvedimento impugnato e il Giudice di Pace ha sinteticamente motivato la decisione, per cui la censura del ricorrente si è ridotta a un mero dissenso sulla motivazione, oggi inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 274/2000, art.17

    La norma non impone la fissazione di un'udienza in camera di consiglio a seguito dell'opposizione all'archiviazione dinanzi al giudice di pace; richiede però che il giudice valuti le ragioni dell'opponente (contraddittorio 'cartolare').

  • Codice di procedura penale, art.410-bis

    Individua le ipotesi di nullità del decreto di archiviazione (tra cui la mancata pronuncia sull'opposizione) e disciplina il reclamo al Tribunale nei casi di nullità, con termini e modalità specifiche.

  • Codice di procedura penale, art.409 (comma sesto abrogato)

    abrogazione del comma sesto dell'art.409 c.p.p. da legge 103/2017

    La modifica normativa ha eliminato il precedente rimedio (ricorso per cassazione ex art.409/6) e ha ridefinito le ipotesi di impugnazione/nullità con l'introduzione dell'art.410-bis.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per ricorso inammissibile, salvo esonero per assenza di colpa.

  • Giurisprudenza: Cass. sez.5, 19/06/2014, P.O. in proc. Di Maio (Rv.262185)

    sez.5, 19/06/2014, P.O. in proc. Di Maio Rv.262185

    Sottolinea che, anche in assenza di udienza camerale, il giudice deve comunque valutare il contenuto degli elementi e delle ragioni addotte dall'opponente.

  • Giurisprudenza: Cass. sez. N., 12/10/2020, PMT/Iurino (Rv.279980)

    sez.n.34852 del 12/10/2020, PMT/Iurino, Rv.279980

    Conferma l'applicabilità dell'art.410-bis anche ai procedimenti dinanzi al giudice di pace e chiarisce il nuovo rimedio del reclamo previsto dalla normativa modificata.

Massime di principio

  • Il giudice di pace può disporre l'archiviazione senza udienza se ritiene infondata la notitia criminis o i motivi di opposizione, ma è sempre tenuto a valutare le ragioni dell'opponente anche in forma 'cartolare'.
  • Dopo la legge 103/2017 il rimedio contro un decreto di archiviazione è principalmente il reclamo al Tribunale nei casi tassativi di nullità indicati dall'art.410-bis: il semplice dissenso sulla motivazione non è più mezzo efficace.
  • Per essere efficace l'opposizione all'archiviazione deve contenere argomentazioni concrete e prove che evidenzino specifici vizi (es. mancata pronuncia sull'opposizione, violazione del contraddittorio) suscettibili di configurare una nullità ai sensi di art.410-bis.
  • Se si contesta l'omessa valutazione delle difese, è necessario dimostrare che il giudice non si è pronunciato sull'opposizione o che vi siano profili di nullità processuale; in tali casi va valutata la tempestiva proposizione del reclamo al Tribunale nei termini previsti.
  • Proceduralmente è prudente: chiedere esplicita comunicazione della richiesta di archiviazione, depositare opposizione motivata e documentale, e, se sussiste una delle nullità previste, proporre reclamo entro i termini e con i presupposti di legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.