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Sentenza

Sentenza n. 1135/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione lavoro, n. 1748 del 25 settembre 2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 15 ottobre 2024. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistente il perdurante inadempimento dell'amministrazione dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine di moratoria. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza a cura del ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese e i compensi dell'eventuale attività commissariale sono stati posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., perché manifestamente iniqua in ragione della particolare funzione della Carta elettronica del docente, qualificata come contributo per l'aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il TAR ne ha riconosciuto i presupposti a fronte dell'inadempimento ministeriale.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato ordinando l'esecuzione del giudicato, nominando un Commissario ad acta e liquidando le spese.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. La domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua in relazione alla natura non corrispettiva del beneficio della Carta elettronica del docente.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La previsione, benché dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione dei compensi e delle spese dell'attività commissariale all'amministrazione inadempiente.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    È la disposizione che ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dal TAR per la disciplina delle spese dell'attività commissariale.

Massime di principio

  • L'inottemperanza della pubblica amministrazione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'amministrazione legittima l'azione di ottemperanza, una volta decorso il termine di moratoria previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento, indicando le modalità e il termine dell'intervento sostitutivo.
  • La disciplina che pone a carico dell'amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell'attività del Commissario ad acta può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle specificamente contemplate dalla disposizione originaria.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alla natura e alla funzione della prestazione oggetto del giudicato, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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