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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19804/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di due condannati diretta a ottenere: l'esclusione dell'aggravante della rilevante gravità del danno, l'applicazione della diminuente di cui all'art. 219, comma 3, l. fall., nonché una pronuncia in materia di pene accessorie. Con i ricorsi per cassazione, articolati in cinque motivi e integrati da memoria, i ricorrenti hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 676 c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi nelle forme dovute sull'istanza concernente le pene accessorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenesse un espresso passaggio motivazionale sulle pene accessorie, richiamando la sentenza della Corte di appello del 25 gennaio 2023 e la parametrizzazione della durata delle pene accessorie alle pene principali in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018. Ha quindi qualificato le doglianze come manifestamente infondate e, in parte, come sollecitazione a una diversa lettura del provvedimento non consentita in sede di legittimità. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 676 c.p.p.

    La censura ex art. 676 c.p.p. è stata ritenuta infondata perché il giudice dell'esecuzione aveva comunque preso posizione sulla questione dedotta, non essendo ravvisabile omissione di pronuncia.

  • art. 219, co. 3, l. fall.

    La richiesta di applicare la diminuente è stata oggetto dell'istanza esecutiva dichiarata inammissibile; dalla sentenza non emerge una rivalutazione nel merito della norma, ma solo il rigetto della censura sul punto.

  • Corte costituzionale n. 222/2018

    È richiamata come base per il parametro seguito nella sentenza di appello nella determinazione della durata delle pene accessorie rispetto alle pene principali.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601

    È citata per il principio secondo cui in sede di legittimità non è consentito sollecitare una lettura alternativa degli atti o del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, si risolvono nella mera richiesta di una diversa lettura del provvedimento impugnato.
  • Non sussiste omessa pronuncia del giudice dell'esecuzione se l'ordinanza impugnata contiene un riferimento espresso, ancorché sintetico, alla questione dedotta e alle ragioni del suo rigetto.
  • In materia di pene accessorie, la critica alla decisione esecutiva non può fondarsi su una pretesa omissione quando il giudice abbia già richiamato il criterio di determinazione adottato nella sentenza di cognizione o nel precedente giudizio di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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