Sentenza n. 600/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno K10/-OMISSIS- di rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana, presentata dal sig. -OMISSIS--OMISSIS- in data 14.04.2016 ai sensi dell'art. 9, co. 1, let. f, della legge 91/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su vicende penali riguardanti la moglie del richiedente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, residente in Italia da 27 anni, proprietario di un'abitazione, stabilmente occupato dal 1999, padre di due figli cittadini italiani e privo di precedenti penali, ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero aveva ritenuto ostative una condanna e una segnalazione penale riguardanti la moglie, considerando tali vicende sintomatiche della mancata integrazione dell'intero nucleo familiare e ipotizzando che il rapporto coniugale potesse favorire comportamenti contrari all'ordinamento. Il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e l'illogicità della valutazione, sostenendo che l'Amministrazione non aveva considerato adeguatamente la sua condotta personale, il suo stabile inserimento sociale e lavorativo e l'estraneità ai fatti della moglie. Ha inoltre contestato l'assenza di qualsiasi automatismo ostativo derivante da precedenti penali riferibili a un familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Il Collegio ha premesso che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della domanda di cittadinanza, ma che tale discrezionalità è soggetta a sindacato giurisdizionale pieno ed effettivo, nei limiti propri della tipologia dei vizi dedotti. Nel caso concreto, il potere è stato esercitato sulla base di elementi non idonei e con valutazione illogica. A fronte di plurimi e univoci elementi attestanti il corretto inserimento personale del richiedente nella comunità nazionale, il Ministero ha attribuito efficacia ostativa a una modesta condanna e a una segnalazione riguardanti esclusivamente la moglie. Il giudice ha ritenuto insufficiente il riferimento astratto al rapporto familiare e agli interessi tutelati dalle norme penali violate, poiché il provvedimento non spiegava concretamente in che modo il disvalore delle condotte della moglie potesse trasmettersi al richiedente e sovvertire il giudizio positivo desumibile dai suoi elementi personali. Non è quindi ammissibile formulare automaticamente un giudizio negativo per un fatto altrui: occorre una valutazione concreta, logica e individualizzata della sua effettiva capacità sintomatica rispetto al richiedente. Il ricorso è stato pertanto accolto con annullamento del provvedimento per il riesame secondo tali coordinate. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La domanda di concessione della cittadinanza italiana è valutata discrezionalmente dall'Amministrazione sulla base dell'inserimento dello straniero nella comunità nazionale e della sua affidabilità rispetto ai doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, la presenza di precedenti o vicende penali riferibili al coniuge o ad altro familiare non costituisce automaticamente causa ostativa nei confronti del richiedente.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su fatti penalmente rilevanti commessi da un familiare, l'Amministrazione deve valutare concretamente e logicamente se il disvalore di tali fatti sia idoneo a trasmettersi oltre la sfera personale del condannato e a incidere sul giudizio di affidabilità e integrazione del richiedente.
- La valutazione discrezionale in materia di cittadinanza deve confrontare gli elementi negativi acquisiti con gli elementi personali favorevoli del richiedente, quali l'assenza di precedenti penali, la lunga permanenza, la stabilità lavorativa, i legami familiari e l'inserimento sociale.
- Il mero richiamo alla stabilità del rapporto familiare e alla possibilità astratta di agevolazione di condotte illecite non è sufficiente a giustificare il diniego se il provvedimento non individua elementi concreti dai quali desumere una potenzialità trasmissiva del disvalore delle condotte del familiare.
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